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In gazzetta il decreto che modifica il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsto dall’art. 603-bis c.p.

Categorie: DLP Insights, Normativa

30 Nov 2016

È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 257 del 3 novembre 2016, la Legge 29 ottobre 2016, n. 199 che ha modificato il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsto dall’art. 603-bis c.p., a soli cinque anni dalla sua introduzione nel codice penale con la Legge n. 148/2011. Le modifiche sono in vigore dal 4 novembre u.s. Si segnala che le sanzioni previste nel predetto articolo si applicano a chi svolge attività di intermediazione reclutando manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi e a chi utilizza, assume o impiega manodopera anche mediante l’attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizione di sfruttamento ed approfittando dello loro stato di bisogno. Mentre in precedenza il reato ricorreva solo nei casi in cui i fatti erano commessi mediante violenza o minaccia, con la nuova normativa il reato sussiste anche in mancanza di tali elementi, che integrano esclusivamente un’aggravante. Sono state, inoltre, modificate le condizioni considerate quali indici di sfruttamento” che, ai fini della configurazione del reato stesso, potranno sussistere anche singolarmente. In particolare, tali condizioni riguardano: (i) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; (ii) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria ed alle ferie; (iii) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; (iv) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

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