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Retribuibile il “Tempo tuta” solo se obbligatorio

29 Gen 2019

La Corte di Cassazione, con ordinanza 505 data 11 gennaio 2019, ha statuito il principio secondo il quale il lavoratore ha il diritto di vedersi retribuito il tempo necessario per indossare gli abiti da lavoro in azienda, solo se dimostra di essere vincolato ad utilizzare gli spogliatoi aziendali e ad anticipare l’arrivo sul luogo di lavoro per compiere tale operazione.

I fatti

Alcuni dipendenti in forza presso un’azienda operante nel settore della cantieristica navale avevano adito il Tribunale territorialmente competente affinché la stessa venisse condannata al pagamento in loro favore della remunerazione del tempo, pari a 30 minuti giornalieri, che impiegavano per indossare e dismettere la tuta di lavoro nonché per fare la doccia.
Il Tribunale prima e la Corte di Appello dopo, respingevano la domanda proposta dai lavoratori poiché questi non avevano dedotto in giudizio:
• l’esistenza del potere – anche indiretto – del datore di lavoro di conformazione della prestazione accessoria;
• che fossero tenuti ad anticipare il loro arrivo nell’ambiente di lavoro e ad utilizzare gli spogliatoi aziendali, potendo liberamente assolvere a tali attività preparatorie anche presso le rispettive abitazioni;
• che per le caratteristiche delle tute di lavoro, delle scarpe e dei dispositivi di sicurezza, l’utilizzo degli indumenti al di fuori dell’ambiente di lavoro non fosse consono o adeguato, secondo un criterio di normalità sociale.

Alla luce di quanto sopra, sempre a parere dei giudici di merito, non potevano essere ammesse le prove testimoniali né tantomeno il giuramento decisorio – peraltro differito a soggetti privi del potere di disporre del diritto in contesa – in quanto ritenuti irrilevanti vertendo sui controlli successivi all’operazione di vestizione.
Avverso la decisione della Corte d’Appello, i lavoratori proponevano ricorso in Cassazione, articolandolo in due motivi, cui la società datrice di lavoro aveva opposto le proprie difese con controricorso.

La decisione della Corte

La Corte di Cassazione adita ha confermato la decisione di merito sull’assunto che il principio applicato è conforme a quello enunciato dalla consolidata giurisprudenza, ossia che “nel rapporto di lavoro subordinato il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell’orario di lavoro soltanto se è assoggettato al potere conformativo del datore di lavoro, ciò può derivare o dalla esplicita disciplina di impresa o, implicitamente, dalla natura degli indumenti o dalla funzione che essi devono assolvere, tali da determinare un obbligo di indossare la divisa sul luogo di lavoro” (cfr Cassazione, sez. lav., 7738/2018).
Ne consegue, secondo la Suprema Corte, che i mezzi di prova dedotti riguardavano circostanze irrilevanti ai fini della decisione, perché non significative della eterodirezione e pertanto, correttamente respinti dai Giudici di merito.

Conclusioni

Dalla sentenza in commento si evince, in sostanza, che il c.d. tempo tuta deve essere remunerato, rientrando così nell’orario di lavoro effettivo, nel caso in cui i lavoratori interessati siano obbligati dal proprio datore di lavoro ad utilizzare gli spogliatoi aziendali e a dover anticipare il proprio arrivo nell’ambiente di lavoro.

Invece il tempo tuta non deve essere retribuito allorquando viene concessa al dipendente la facoltà di scegliere il tempo ed il luogo (anche presso la propria abitazione) di vestizione della divisa.

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