Anche AdvFn pubblica il commento di Vittorio De Luca, Managing Partner di De Luca & Partners in merito all’emergenza da epidemia di coronavirus e il ruolo delle aziende costrette a cercare e adottare alternative al normale svolgimento dell’attività lavorativa.
In altre parole, da un giorno all’altro hanno dovuto ripensare e riorganizzare il lavoro e rivalutare il cosiddetto lavoro agile. Ma cosa succede invece ad aziende che non hanno voluto o potuto adottare questo nuovo approccio?
“Fino a
quando non sarà cessata l’emergenza, il datore di lavoro non è totalmente
libero di decidere se ricorrere o meno al lavoro agile. In effetti, il Dpcm
dell’11 marzo scorso prevede che sia attuato il massimo utilizzo da parte delle
imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte
al proprio domicilio o in modalità a distanza”, osserva Vittorio De Luca
dello Studio De Luca & Partners.
Il legale
invita tuttavia a considerare che “sul datore di lavoro incombe un preciso
obbligo di protezione della salute psico-fisica del lavoratore”. In altre
parole. “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa
le misure che – secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica
– sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei
prestatori di lavoro. Deve cioè adottare tutte le misure tassativamente imposte
dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata, le misure
generiche dettate dalla comune prudenza e tutte le altre misure che, in
concreto, si rendano necessarie per la tutela del lavoratore”.
La violazione di questo obbligo, dice De Luca, “comporta il rischio
che sia imputata al datore di lavoro la responsabilità, in questo caso, di un
eventuale contagio e della diffusione dello stesso. Potrebbe essere pertanto
chiamato a risarcire il lavoratore per l’eventuale danno patito e a rispondere
dei reati che danno origine alla responsabilità amministrativa della
società”.