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L’interesse e il vantaggio dell’ente nella mancata adozione di sistemi antinfortunistici (Newsletter Norme & Tributi n. 117 – Camera di Commercio Italo-Germanica – Vittorio De Luca, Luciano Vella)

06 Ott 2017

Con una recente sentenza, il Tribunale di Fermo ha affermato che, in tema di responsabilità amministrativa degli enti, non sussiste alcun automatismo “che faccia seguire alla responsabilità penale del legale rappresentante dell’ente quella dell’ente medesimo” in merito all’illecito di cui all’art. 25septies D.Lgs. n. 231/01. Ciò in quanto tale responsabilità ricorre solo se il reato è stato commesso nell’interesse o a vantaggio dell’ente medesimo, essendo questi “concetti ascrivibili alla condotta e non all’esito antigiuridico”. Il caso sottoposto all’attenzione del giudice di merito ha ad oggetto l’infortunio sul lavoro occorso ad un operaio mentre utilizzava una pressa nello svolgimento delle proprie mansioni. Il Tribunale, pur ritenendo il legale rappresentante responsabile penalmente per non aver assolto ad una serie di obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, ha escluso la responsabilità dell’ente con riferimento all’illecito di cui all’art. 25septies D.Lgs. n. 231/01. Infatti, a parere del giudice, nel caso di specie non vi è alcuna prova che l’ente abbia tratto vantaggio dal delitto posto in essere dal legale rappresentante, “inteso come beneficio/utilità conseguita per effetto del reato, in termine di considerevole risparmio di spesa”, trattandosi di una “semplice sottovalutazione dei rischi e di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie”.

 

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