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“I controlli a distanza nel rapporto di lavoro” – (Il Commerci@lista, Monografie Lavoro e Previdenza – Vittorio De Luca, Elena Cannone, Giulia Galli, Luciano Vella, Lucio Portaro)

01 Mar 2018

1. L’art. 4 dello Statuto dei lavoratori

 

– L’art. 4 dello Statuto dei lavoratori prima del Jobs Act
Dopo oltre quarant’anni, le disposizioni dell’art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 Statuto dei lavoratori in materia di controlli a distanza sono state modificate dall’art. 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, nell’ambito dell’ampio intervento riformatore denominato “Jobs Act”.

 

Il lungimirante legislatore del 1970, con l’articolo 4, aveva inteso regolamentare una realtà produttiva nella quale, gli strumenti da cui poteva derivare una possibilità di controllo dell’attività lavorativa erano le apparecchiature “esterne” alla prestazione di lavoro, la cui installazione era tuttavia necessaria per soddisfare esigenze specifiche (organizzative, produttive e di sicurezza del lavoro). Al fine di tutelare la dignità del lavoratore, era stato, pertanto, introdotto il divieto assoluto dell’installazione di strumenti aventi come finalità esclusiva quella del controllo dell’attività lavorativa, ammettendo in via eccezionale l’impiego di strumenti e dispositivi per far fronte ad esigenze organizzative e produttive ovvero di sicurezza del lavoro, solo previo ottenimento di una specifica autorizzazione da parte delle rappresentanze sindacali o dell’Ispettorato del lavoro.

 

Nel corso degli anni sono cominciate, tuttavia, ad emergere difficoltà applicative delle disposizioni di cui sopra, allorquando il controllo a distanza dell’attività lavorativa Ł divenuto possibile attraverso la consultazione delle informazioni registrate dai dispositivi affidati al lavoratore per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

 

Le nuove tecnologie hanno superato la distinzione concettuale, contenuta nel precedente art. 4, tra strumento delegato al controllo e strumento di lavoro: gli odierni strumenti tecnologici (computer, smartphone, tablet ect.) costituiscono nell’attuale sistema di organizzazione del lavoro “normali” strumenti per rendere la prestazione lavorativa, che consentono al contempo anche un controllo costante e analitico sull’attività del lavoratore1.

 

L’evoluzione tecnologica ha, quindi, reso necessario adattare il dettato normativo alla realtà tecnologica delle aziende ed introdurre una distinzione tra due aspetti diversi. Da un lato quello della regolamentazione delle condizioni per l’installazione dell’apparecchiatura dalla quale può derivare il controllo dell’attività; dall’altro, quello della possibilità di monitorare lo strumento per ricavare le informazioni relative allo svolgimento della mansione.

 

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