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Il datore non è tenuto a comunicare al lavoratore l’approssimarsi della fine del comporto (Il Quotidiano del Lavoro de Il Sole 24 Ore, 30 Agosto 2018 – Alberto De Luca, Lucio Portaro)

30 Ago 2018

Con sentenza 17 agosto 2018, n. 20761, la Corte di cassazione, Sezione Lavoro, è tornata ad occuparsi del licenziamento per superamento del periodo di comporto, confermando il proprio orientamento sui potenziali vizi formali che potrebbero inficiarne la validità.
Nello specifico – tra le ragioni del ricorso – il lavoratore aveva denunciato la falsa applicazione delle norme applicabili, avendo, il datore di lavoro, mancato di informare il lavoratore dell’approssimarsi del termine del periodo di comporto, mancanza che gli avrebbe impedito di esercitare il diritto di richiedere un periodo di aspettativa non retribuita superato tale termine.
La Cassazione, in coerenza con il proprio orientamento sul punto, ha confermato la legittimità del licenziamento, precisando che non è ipotizzabile un obbligo per il datore di lavoro di segnalare al lavoratore l’imminente scadenza del comporto, ribadendo che un simile onere non sarebbe individuabile estensivamente neppure in base ai principi di correttezza e buona fede.
La Corte ha infatti rilevato come tale tipo di comunicazione ‹‹servirebbe in realtà a consentire al dipendente di porre in essere iniziative, quali richieste di ferie o aspettativa, sostanzialmente elusive dell’accertamento della sua inidoneità ad adempiere l’obbligazione››.

 

 

Leggi qui la versione integrale dell’articolo pubblicato su Il Quotidiano del Lavoro de Il Sole 24 Ore.

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