De Luca & Partners

Cassazione: attività limitate per chi è in malattia (Il Sole 24 ore, 29 ottobre 2012, pag. 48)

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 16375/2012, ha dichiarato legittimo il licenziamento del dipendente che lavora, anche per un solo giorno, durante il periodo di malattia. Ciò, anche se nel nostro ordinamento non sussiste un divieto assoluto per il dipendente di lavorare, anche a favore di terzi, durante l’assenza per malattia. Infatti, l’eventuale licenziamento è legittimo se il comportamento del lavoratore integra una violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà. Ciò, può avvenire qualora lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia è di per sé sufficiente a far presumere l’inesistenza dell’infermità adotta per giustificare l’assenza dal posto di lavoro ovvero quando l’attività svolta sia tale da pregiudicare o ritardare, anche potenzialmente, la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore.
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