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Corte d’appello di Brescia: nulli i contratti oltre il limite di contingentamento (Il Sole 24 Ore, 10 aprile 2014, pag. 43)

La Corte d’Appello di Brescia, con la sentenza del 3 aprile scorso, ha statuito la nullità della clausola di apposizione del termine apposto al contratto di lavoro per superamento del limite percentuale del 15% imposto nel settore delle poste dall’art. 2, comma 1 bis del D.Lgs. 368/2001. Secondo il giudice di merito, la ratio della norma che ha fissato un “tetto” (c.d. limite di contingentamento) alla stipulazione dei contratti a tempo determinato mira a sanzionare con la nullità solo quelli eccedenti la soglia consentita dalla legge. Inoltre, è onere della parte che intende denunciare la nullità della clausola di apposizione del termine per violazione del limite percentuale di legge dimostrare specificatamente che la propria assunzione sia avvenuta allorquando il datore aveva già raggiunto il numero massimo di legge di contratti a termine.
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