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CORTE DI CASSAZIONE 7 LUGLIO 2015 N. 14106: LA CONTESTAZIONE DISCIPLINARE NON PUÒ ESSERE RIMANDATA

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 14106/2015, ha dichiarato illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato ad un dipendente per tardività della contestazione disciplinare. Nel caso di specie veniva azionato nei confronti di un lavoratore – tratto in arresto, nel gennaio del 2009, per fatti non attinenti al rapporto di lavoro – un procedimento disciplinare, nell’aprile del 2010. Ciò in quanto questi aveva nascosto alla datrice di lavoro il suo stato di detenzione attraverso diversi artifici (risultando prima formalmente in malattia, poi in ferie ed infine in aspettativa). Dalle risultanze istruttorie, era, però, emerso che la società, quanto meno dall’agosto del 2009, disponeva delle informazioni necessarie per valutare i fatti ed agire di conseguenza. Pertanto, secondo la Corte, non appariva giustificabile il ritardo con cui era avvenuta la contestazione disciplinare, a nulla valendo l’eccezione sollevata della società per la quale solo nel febbraio del 2010 aveva avuto contezza certa dell’arresto del lavoratore nel 2009 e della condotta poi tenuta dallo stesso. Con detta sentenza la Corte di Cassazione ha confermato l’orientamento giurisprudenziale, ormai consolidatosi in materia, secondo il quale il licenziamento disciplinare si caratterizza per il requisito della immediatezza della contestazione. Il datore di lavoro deve, quindi, portare a conoscenza del lavoratore i fatti emersi a suo carico non appena essi gli appaiono ragionevolmente sussistenti, non potendo egli procrastinare le contestazioni fino al momento in cui ritiene di averne assoluta certezza.

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