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Corte di Cassazione: no al ricorso ai procacciatori. Illegittimo l’uso improprio al posto di rapporti di agenzia

Con sentenze n. 1856 del 1° febbraio 2016 e n. 1974 del successivo 2 febbraio, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla distinzione sussistente tra agente e procacciatore d’affari. In particolare, la Suprema Corte ha affermato che i tratti distintivi del rapporto di agenzia sono la continuità e la stabilità dell’attività posta in essere dall’agente, il quale – nell’ambito di una determinata sfera territoriale – promuove la conclusione di contratti per conto del preponente, realizzando con quest’ultimo una collaborazione professionale autonoma non episodica e seguendo le istruzioni ricevute dal preponente medesimo. Al contrario, il rapporto di procacciatore d’affari si concreta nello svolgimento di un’attività del tutto occasionale – nel senso che la prestazione del procacciatore è di durata limitata nel tempo e dipende esclusivamente dalla sua iniziativa – oltre che episodica, in quanto circoscritta a singoli affari determinati. La Corte di Cassazione, confermando la tesi da sempre sostenuta dalla Fondazione Enasarco, ha così ribadito un principio ormai consolidato e condiviso da numerosi precedenti di legittimità (così Cass. n. 19828 del 28 agosto 2013, Cass. n. 13629 del 26 giugno 2005).

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