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Corte di Cassazione: sugli infortuni non c’è responsabilità oggettiva

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 12347 del 15 giugno 2016, ha ritenuto che la responsabilità civile del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ. possa essere affermata solo qualora l’infortunio derivi dalla violazione di obblighi di comportamento imposti dalla legge o dalle conoscenze in relazione al lavoro svolto, non potendosi automaticamente desumere dal mero verificarsi del danno l’inadeguatezza delle misure di protezione adottate. Nel caso di specie, un dipendente di una società consorziata, esercente lavori di manutenzione in uno stabilimento di una società committente, mentre era in bicicletta aveva investito e travolto un altro dipendente del predetto stabilimento. La Corte ha rilevato che nessuna violazione poteva essere imputata alla società titolare dello stabilimento de quo in quanto il datore di lavoro non può essere ritenuto responsabile di qualsiasi evento lesivo della salute dei propri dipendenti, ma solo di quelli che derivino da propria negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Con questa sentenza viene quindi esclusa una sorta di responsabilità oggettiva del datore di lavoro in caso di infortunio dei propri dipendenti.

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