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Impugnabilità dell’accordo sottoscritto in sede sindacale

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9006 del 1° aprile 2019, ha affermato che il verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale è impugnabile da parte del lavoratore soltanto se si è in presenza di un vizio del consenso o in difetto di assistenza da parte del rappresentante sindacale. E’, invece, preclusa al giudice qualsiasi valutazione in ordine alle determinazioni delle parti rispetto alle reciproche concessioni.

I fatti

La vicenda di cui si questiona sorge a seguito del ricorso depositato da un agente di commercio al fine di ottenere:

Nello specifico l’agente aveva denunciato, da un lato, l’assenza della partecipazione del rappresentante sindacale in sede di definizione e sottoscrizione dell’accordo e, dall’altro, la violenza morale esercitata dalla società per indurlo a firmarlo.

Il Tribunale adito aveva respinto il ricorso presentato dall’agente, ritenendo l’accordo transattivo esente da vizi. Avverso questa decisione l’agente era, quindi, ricorso in appello, il quale veniva nuovamente respinto.

Infatti, la Corte d’appello territorialmente competente aveva evidenziato, tra le altre, che:

L’agente soccombente ricorreva, quindi, in Cassazione.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte Cassazione, richiamando un suo precedente, ha innanzitutto affermato che le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili dal lavoratore. Ciò purché l’assistenza resa dai rappresentanti sindacali (della quale non ha valore equipollente quella fornita da un legale), sia stata effettiva, così da porlo in condizione di sapere a quale diritto rinuncia e in quale misura.

Ancora, sempre secondo la Corte di Cassazione, dall’accordo transattivo deve risultare la comune volontà delle parti di definire bonariamente una controversia in atto o prevista (res dubia), senza che acquisti rilievo l’eventuale squilibrio tra il “datum” ed il “retentum”. Ciò in quanto, ai sensi dell’art. 1970 cod. civ., “la transazione non può essere rescissa per causa di lesione, avendo la considerazione dei reciproci sacrifici e vantaggi derivanti dal contratto carattere soggettivo e, pertanto, rimessa all’autonomia delle parti”.

Peraltro, la Corte di Cassazione ha osservato che, in tema di transazione, la dilazione di pagamento, accordata dal creditore su richiesta del debitore, costituisce una parziale rinuncia, integrando così una “concessione” ai sensi dell’art. 1195 cod. civ. Questo perché, secondo le disposizioni codicistiche, l’adempimento di una obbligazione pecuniaria, anche se relativa al rapporto di lavoro, deve essere effettuato in un’unica soluzione, potendo il creditore rifiutare un adempimento parziale ai sensi dell’art. 1181 cod. civ.

Ed è proprio in considerazione di questi principi che, a parere della Corte di Cassazione, i giudici di merito hanno correttamente rigettato il ricorso dell’agente. L’accordo transattivo aveva, infatti, individuato le reciproche concessioni operate dalle parti, ossia:

Il tutto sul presupposto dell’esistenza di discordanti posizioni circa i rispettivi diritti e obblighi.

 

Non ravvisando, quindi, la presenza di vizi determinanti la nullità e/o l’annullabilità dell’accordo transattivo, la Suprema Corte ha respinto il ricorso presentato dal lavoratore, confermando la legittimità della transazione dal medesimo sottoscritta.

 

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