De Luca & Partners

L’assenza di conteggi analitici non blocca la richiesta di giudizio

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4272/2011, ha stabilito che per aversi la nullità del ricorso introduttivo di un giudizio per mancata determinazione dell’oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto, è necessario che attraverso l’esame dell’atto, che compete al giudice del merito, sia impossibile l’individuazione esatta della pretesa dell’attore sicché il convenuto non possa apprestare compiuta difesa. Ne deriva che la mancata formulazione dei conteggi è irrilevante nel caso in cui l’attore abbia indicato il periodo di attività prestata, l’orario di lavoro, l’inquadramento e abbia specificato la somma pretesa e i titoli delle pretese spettanze.
Exit mobile version