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Svolgimento di mansioni diverse durante il periodo di prova: in caso di recesso non si applica la tutela reintegratoria

La Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31159 pubblicata il 3 dicembre 2018, ha affermato che in caso di svolgimento di mansioni diverse da quelle previste nel patto di prova, il licenziamento del lavoratore per mancato superamento del periodo di prova, qualora illegittimo, non comporta la reintegrazione ma il più limitato rimedio del risarcimento del danno parametrato al pregiudizio sofferto per essere il periodo di prova rimasto inadempiuto.

 

Il fatto

 

Un dipendente licenziato da una società operante nel settore dei servizi ambientali per mancato superamento del periodo di prova impugnava giudizialmente il provvedimento espulsivo adottato nei suoi confronti. In riforma della sentenza di primo grado, la Corte di Appello territorialmente competente, interpretando il contratto di lavoro a cui era accluso il patto di prova alla luce anche del contratto collettivo di settore, aveva accertato che durante il periodo di prova il dipendente era stato adibito a mansioni diverse rispetto a quelle pattuite, considerando l’esperimento inadempiuto. A parere della Corte distrettuale, il patto di prova doveva, pertanto, considerarsi violato, ritenendo per l’effetto: “instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato non soggetto alla temporanea libera recedibilità” con conseguente applicazione dell’art. 18, L. 300/1970 nella versione per tempo vigente. Avverso tale decisione la società ha presentato ricorso per Cassazione.

 

Normativa di riferimento

 

L’istituto della prova è regolamentato dall’art. 2096 cod. civ., il quale al secondo comma dispone che il datore di lavoro ed il lavoratore sono “rispettivamente tenuti a consentire e a fare l’esperimento che forma oggetto del patto di prova”. Il medesimo articolo al terzo comma precisa che “durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d’indennità, salvo che la prova non sia stata stabilita per un tempo minimo necessario”, per poi concludere al comma 4 che “compiuto il periodo di prova l’assunzione diviene definitiva”.

La disciplina dell’istituto in esame è stata integrata dall’art. 10 della L. 604/1966 che statuisce l’applicabilità della normativa limitativa dei licenziamenti ai lavoratori in prova la cui assunzione diviene definitiva e, comunque, decorsi 6 mesi dall’inizio del rapporto.

 

La decisione della Cassazione

 

La Suprema Corte adita nell’argomentare la propria decisione, ha tenuto ben distinta l’ipotesi di un recesso in prova intimato a fronte di un patto di prova nullo e quella invece in cui il recesso venga intimato, a fronte di un patto di prova valido, ma senza l’adibizione effettiva del dipendente alle mansioni oggetto di prova.

In dettaglio, la Corte, richiamando i propri precedenti giurisprudenziali (fra tutte, Cass. n. 8934 del 2015; Cass. n. 17767 del 2009; Cass. n. 15960 del 2005), ha:

–       innanzitutto, ribadito che “il recesso del datore di lavoro nel corso del periodo di prova ha natura discrezionale e dispensa dall’onere di provarne la giustificazione diversamente da quel che accade nel licenziamento assoggettato alla legge n. 604 del 1966 (tra molte v. Cass. n. 21586 del 2008)” e

–       poi che “l’esercizio del potere di recesso deve essere coerente con la causa del patto di prova che va individuata nella tutela dell’interesse comune alle due parti del rapporto di lavoro, in quanto diretto ad attuare un esperimento mediante il quale sia il datore di lavoro che il lavoratore possono verificare la reciproca convenienza del contratto, accertando il primo le capacità del lavoratore e quest’ultimo, a sua volta, valutando l’entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto”.

 

Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, non è configurabile un esito negativo della prova ed un valido recesso “qualora le modalità dell’esperimento non risultino adeguate ad accertare la capacità lavorativa del prestatore in prova. Rientrano in questa ipotesi tutti i casi di recesso nel caso di esiguità del periodo in cui il lavoratore è sottoposto alla prova (Cass. n. 2228 del 1999; Cass. n. 2631 del 1996) o – per quanto qui specificamente rileva – allorquando il prestatore espleti mansioni diverse da quelle per le quali era pattuita la prova”.

 

In tali ipotesi, secondo la Corte di legittimità, la conseguenza che ne deriva è di natura squisitamente risarcitoria, avendo il lavoratore diritto a essere indennizzato del pregiudizio sofferto per essere il periodo di prova rimasto inadempiuto.

 

Diverso il caso in cui il patto di prova non sia stato validamente apposto. In tal caso, sempre secondo la Corte di Cassazione, la cessazione unilaterale del rapporto di lavoro per mancato superamento della prova è inidonea a costituire giusta causa o giustificato motivo di licenziamento e non si sottrae alla disciplina limitativa dei licenziamenti, dando per l’effetto luogo alla reintegrazione.

 

Conclusioni

 

Orbene, stando al tenore della sentenza in esame, in caso di illegittima apposizione del patto di prova al contratto di lavoro, si realizza una “conversione” del rapporto in prova in rapporto di lavoro ordinario, trovando così applicazione in caso di recesso, sempreché ne ricorrano i presupposti, il regime ordinario del licenziamento individuale.

 

In presenza, invece, di un recesso intimato in regime di lavoro in prova, essendo legittimo il patto accluso al contratto di lavoro, trova applicazione il “regime speciale”, frutto di elaborazione giurisprudenziale, che si discosta dalla disciplina ordinaria del licenziamento individuale. In tal caso il lavoratore ha esclusivamente diritto al ristoro del pregiudizio subito. Ciò significa la prosecuzione della prova per il periodo di tempo mancante al termine prefissato oppure il risarcimento del danno. In sostanza la dichiarazione di illegittimità del recesso non comporta che il rapporto di lavoro debba considerarsi come stabilmente costituito.

 

 

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