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Il Dirigente ha diritto all’indennità sostitutiva delle ferie se dimostra la ricorrenza di necessità aziendali (Il Quotidiano del lavoro – Il Sole 24 Ore, 15 maggio 2015)

Il caso esaminato dalla Sezione Lavoro della Corte di cassazione, con sentenza 30 aprile 2015, n. 8791, trae origine dalla seguente vicenda. Un direttore sanitario – vincolato per contratto a non poter godere di ferie nei mesi di agosto, settembre ed ottobre – presentava ricorso al Tribunale di Pistoia onde ottenere, in costanza di rapporto di lavoro, il pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute. Avendo il Tribunale rigettato il ricorso, il dirigente si è rivolto alla competente Corte d’appello, che ha confermato la sentenza di primo grado. In particolare, la Corte d’appello di Firenze ha evidenziato che gli accordi tra le parti intendevano lasciare al dirigente in posizione apicale ampia autonomia di scelta nella determinazione del proprio periodo feriale e che quest’ultimo, che ne era onerato, non aveva allegato e provato la ricorrenza di circostanze eccezionali, come tali non programmabili e prevedibili, che ne avevano obiettivamente impedito il godimento. Escluso che in passato vi fosse stato da parte del datore di lavoro un diniego di ferie o di qualsiasi contrasto in merito alla fruizione delle stesse, la Corte territoriale ha rilevato che il dirigente poteva liberamente scegliere nei restanti nove mesi dell’anno quanto fruire di ferie, salvo particolari e straordinarie esigenze aziendali ostative del godimento. Avverso tale decisione il dirigente ha proposto ricorso in Cassazione, mentre il datore di lavoro ha resistito con controricorso. All’esito del giudizio la Suprema corte ha concluso per il rigetto del ricorso, condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali. Tra i motivi di ricorso il dirigente deduce, in particolare, la violazione dell’articolo 2109 cod. civ. e dell’articolo 36 della Costituzione, per aver trascurato che l’esclusione delle ferie in un determinato periodo è ingerenza idonea a far sorgere il diritto all’indennità sostitutiva. Nel dichiarare l’infondatezza di tale motivo la Cassazione, richiamando un precedente giurisprudenziale, ha ribadito che, nel rapporto di impiego alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, la mera circostanza della mancata fruizione delle ferie non dà titolo ad un corrispondente ristoro economico se il dipendente non prova che essa è stata cagionata da eccezionali e motivate esigenze di servizio o da cause di forza maggiore. La Corte con specifico riguardo alla posizione del dirigente, conferma il principio di diritto già espresso con precedenti pronunce, affermando che «il dirigente che, pur avendo il potere di attribuirsi il periodo di ferie senza alcuna ingerenza del datore di lavoro, non eserciti il potere medesimo e non usufruiscaquindi del periodo di riposo annuale, non ha il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute, a meno che non provi la ricorrenza di necessità aziendali assolutamente eccezionali ed obiettive ostative alla suddetta fruizione».

Fonte:

Il Quotidiano del Lavoro – Il Sole 24 Ore
 

 

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