De Luca & Partners

Legittimo il licenziamento del lavoratore negligente con performance inferiore a quella dei compagni (Il Quotidiano del Lavoro, 20 giugno 2017 – Alberto De Luca, Luciano Vella)

Con ordinanza 1889/2017 del 5 giugno 2017 il Tribunale di Pisa si è pronunciato su un caso di licenziamento per scarso rendimento, individuandone interessanti profili di legittimità. Secondo il giudice di merito, il licenziamento per giusta causa da scarso rendimento è legittimamente configurabile allorquando il datore di lavoro dimostri: – che vi sia un significativo scostamento tra i tempi di lavoro prescritti per la lavorazione e quelli realmente effettuati dal lavoratore; – che la prestazione resa sia al di sotto della media di attività degli altri addetti alle medesime mansioni.Il giudice del lavoro, riprendendo un principio affermatosi nella giurisprudenza di legittimità (Cassazione sezione lavoro sentenza 18678/2014 ) ha statuito che «lo scarso rendimento del ricorrente, protratto e significativo» si pone a fondamento della giusta causa del licenziamento poiché idoneo a far venir meno la «fiducia del datore di lavoro in merito all’esatto adempimento per il futuro» delle prestazioni.

 

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