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LO SAI CHE… il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 9 del 9 ottobre 2023 ha fornito importanti chiarimenti sulla disciplina dei contratti a termine?

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Il Ministero del Lavoro, con la circolare in commento, ha fornito le prime indicazioni sulle innovazioni più significative introdotte dal decreto-legge n. 48 del 2023, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, in materia di contratti a termine.

Tra gli altri, il chiarimento più significativo fornito dal Ministero riguarda la disposizione di cui al comma 1-ter, dell’art. 24 del decreto-legge n. 48/2023, aggiunto in sede di conversione, il quale prevede che “Ai fini del computo del termine di dodici mesi previsto dall’articolo 19, comma 1, e dall’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2015 […], si tiene conto dei soli contratti stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto” (ndr. 5 maggio 2023).

Al riguardo, il Ministero ha chiarito che, in forza della disposizione di cui sopra, eventuali rapporti di lavoro a termine intercorsi tra le medesime parti in forza di contratti stipulati prima del 5 maggio 2023 non concorrono al raggiungimento del termine di dodici mesi entro il quale viene consentito liberamente il ricorso al contratto di lavoro a termine.

A decorrere dal 5 maggio 2023 i datori di lavoro potranno quindi liberamente fare ricorso al contratto di lavoro a termine per un ulteriore periodo (massimo) di dodici mesi, indipendentemente da eventuali rapporti già intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore in forza di contratti stipulati prima del 5 maggio 2023, ferma restando la durata massima dei contratti a tempo determinato prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

Ad esempio, chiarisce il Ministero, se successivamente al 5 maggio 2023 sia venuto a scadenza un contratto di lavoro a termine instaurato prima di tale data, lo stesso contratto, potrà essere rinnovato o prorogato “liberamente” per ulteriori dodici mesi.

Diversamente, sempre a titolo di esempio, se nel periodo intercorrente tra il 5 maggio 2023 e il 4 luglio 2023 – data di entrata in vigore del comma 1-ter – le parti abbiano già rinnovato o prorogato un rapporto di lavoro a termine per sei mesi, le stesse avranno la possibilità di fare ricorso al contratto a termine per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi “senza condizioni”.

È dunque al momento in cui è stato stipulato il contratto di lavoro – se anteriormente al 5 maggio 2023 o a decorrere da tale data – che deve farsi riferimento per l’applicazione di questa previsione.

In proposito, prosegue il Ministero, l’espressione “contratti stipulati” utilizzata al comma 1-ter dell’articolo 24 deve ritenersi riferita sia ai rinnovi di precedenti contratti di lavoro a termine sia alle proroghe di contratti già in essere.

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