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LO SAI CHE… il datore di lavoro può modificare le mansioni, la categoria legale e il livello di inquadramento nonché la retribuzione del dipendente?

Il datore di lavoro può, ai sensi dell’art. 2103 cod. civ. nella sua “nuova” formulazione, sottoscrivere in “sede protetta” con il dipendente un accordo di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento nonché della relativa retribuzione. Ciò nell’interesse del lavoratore con riferimento (i) alla conservazione del posto di lavoro o (ii) all’acquisizione di una diversa professionalità o ancora (iii) al miglioramento delle condizioni di vita.

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