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LO SAI CHE… Sono state depositate le motivazioni della sentenza che ha dichiarato costituzionalmente illegittima l’indennità risarcitoria “crescente”?

Lo scorso 8 novembre sono state depositate le motivazioni della sentenza 194/2018, con cui la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 23/2015 (concernente il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti) laddove collega il quantum dell’indennità risarcitoria (nella parte non modificata dal Decreto Dignità) spettante al lavoratore ingiustificatamente licenziato alla sola anzianità di servizio. Questo meccanismo di quantificazione, a parere della Consulta, “connota” l’indennità come rigida, venendo ad assumere i connotati di una “liquidazione legale forfettizzata e standardizzata”. In particolare, per la Corte Costituzionale la previsione in esame contrasta con il principio di uguaglianza e con il principio di ragionevolezza nonché con il diritto e la tutela del lavoro. Secondo la Consulta il giudice deve, quindi, poter determinare – nell’ambito della sua discrezionalità e nel rispetto dei limiti, minimo (4, ora 6 mensilità) e massimo (24 ora 36) – l’indennità risarcitoria tenendo conto non solo dell’anzianità di servizio ma anche degli altri criteri “desumibili in chiave sistematica dall’evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell’attività economica, comportamento e condizioni delle parti)”.

 

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