De Luca & Partners

AGENZIA DELLE ENTRATE: INDENNITÀ DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI AGENZIA A MISURA UE (IL SOLE 24 ORE, 26 APRILE 2014, PAG. 14)

L’Agenzia delle Entrate ha dato il via libera alla deduzione, per competenza, dell’accantonamento per l’indennità di cessazione del rapporto di agenzia, in tutte le sue componenti (quali ad esempio l’indennità di risoluzione del rapporto o Firr, l’indennità suppletiva di clientela e l’indennità meritocratica), precisando che vanno individuati i metodi di calcolo e le condizioni per poter effettuare un congruo accantonamento in bilancio (circolare n. 33/E/2013). In primo luogo, occorre rilevare che valgono le regole dell’indennità di cessazione c.d. europea, di cui all’art. 1751 del Codice Civile di attuazione dell’art. 17 della direttiva 653/86/Cee, ma considerando che questa norma possa essere derogata in melius dal contratto tra le parti e/o dagli accordi economici collettivi (“AEC”) potranno dunque essere accantonati eventuali maggiori importi rispetto a quelli previsti dalla predetta indennità europea.
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