De Luca & Partners

Appalti: legge comunitaria in vigore dal 23 luglio

Il 23 luglio 2016 è entrata in vigore la legge comunitaria n. 122/2016 che contiene le nuove regole sulla gestione del personale in caso di successione di appalti. La normativa sostituisce l’articolo 29, comma 3, del D.lgs. 276/2003, che esclude l’applicabilità delle regole del trasferimento di azienda ai casi di subentro di un appaltatore all’altro nella gestione del medesimo servizio. Secondo le norme comunitarie, da un lato, non è possibile escludere il mantenimento dei diritti dei lavoratori in presenza di fattispecie, quali il cambio di appalto, che sono assimilabili al trasferimento di azienda; dall’altro, viene fatto salvo il principio per cui la successione di appalti e il trasferimento di azienda costituiscono fattispecie distinte e, come tali, meritevoli di regole differenti. Al riguardo, la modifica normativa ha individuato alcune condizioni in presenza delle quali trova applicazione la suddetta distinzione. In particolare, l’acquisizione di personale già impiegato nell’appalto non comporta l’applicazione delle regole del trasferimento di azienda (i) quando il subentro nella gestione del servizio avviene in favore di un soggetto dotato di propria struttura organizzativa e operativa, nonché (ii) laddove sussistano elementi di discontinuità con il precedente appaltatore che determinino una specifica identità di impresa. Spetterà alla giurisprudenza il compito più arduo: individuare, caso per caso, i predetti elementi.

Leggi qui il testo del decreto.

Exit mobile version