De Luca & Partners

APPROVATO IL DISEGNO DI LEGGE SUL NUOVO PROCESSO CIVILE

In data 6 novembre 2014, la Camera ha definitivamente approvato il disegno di legge (S. 1612) di conversione del decreto legge n. 132/2014 diretto a migliorare l’efficienza complessiva del processo civile. Di seguito, in sintesi, le principali novità.

Su istanza congiunta delle parti le cause civili pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legge dinanzi al tribunale o in grado d’appello potranno essere trasferite dalla sede giudiziaria a quella arbitrale, con esclusione delle cause già assunte in decisione, di quelle che hanno ad oggetto diritti indisponibili e, salvo specifici casi, per le cause in materia di lavoro.
Viene introdotto un ulteriore strumento di composizione stragiudiziale delle controversie: la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati. La convenzione non incontra limiti di materia, fatta eccezione per i diritti indisponibili e i contenziosi in materia di lavoro.
La legge approvata, infatti, non contempla l’art. 7 del citato decreto legge (“Conciliazione avente per oggetto diritti del prestatore di lavoro”) che prevedeva la procedura di negoziazione assistita da una avvocato per le conciliazioni aventi per oggetto i diritti del prestatore di lavoro. Peccato, in quanto si tratta di una opportunità persa per semplificare gli adempimenti del datore di lavoro.
E’ ridotto il periodo di sospensione feriale dei termini processuali (da 45 a 31 giorni) e la durata delle ferie dei magistrati e degli avvocati dello Stato, che sono portate da 45 a 30 giorni. Nulla cambia nel processo del lavoro, dove non è prevista la sospensione feriale dei termini.
La compensazione potrà essere disposta dal giudice solo nei casi di soccombenza reciproca ovvero di novità assoluta della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. Staremo a vedere se la disposizione sarà effettivamente applicata anche nel processo del lavoro.
Le cause meno complesse per cui è sufficiente un’istruttoria semplice passeranno d’ufficio, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, dal rito ordinario al rito sommario.
In materia di espropriazione presso terzi la dichiarazione sarà resa dal terzo a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, al fine di evitare ad imprese di grandi dimensioni o a pubbliche amministrazioni le inefficienze connesse alla necessità di comparire in udienza. Una piccola novità, nella giusta direzione.
Viene prevista la possibilità di chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità quando risulta impossibile il ragionevole soddisfacimento dei creditori, tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo.
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