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LAVORI USURANTI: COMUNICAZIONE DEI DATORI SULL’ATTIVITÀ “RIPETITIVA”

Entro il 25 giugno 2011 i datori di lavoro devono inviare una comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali per consentire il riconoscimento dei benefici pensionistici in favore dei lavoratori addetti a mansioni ripetitive (articolo 5, comma 2 del D. Lgs n. 67/2011). La norma prevede infatti che la comunicazione vada effettuata entro trenta giorni dall’inizio dell’attività o, in sede di prima applicazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, che è avvenuta il 26 maggio scorso. La comunicazione, nel caso specifico di lavoratori a turni, va effettuata esclusivamente con modalità telematica, direttamente dal datore di lavoro o tramite un intermediario abilitato (Legge n. 12/1979). La norma specifica che la comunicazione va trasmessa con cadenza annuale, ma omette di indicare il termine del nuovo adempimento. L’omissione è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro.

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