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Le partite Iva di dubbia genuinità e la loro regolarizzazione

Anche le partite Iva, al pari delle co.co.co., dovranno passare il vaglio della disposizione di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 operativa dal 1° gennaio 2016. In sostanza tutti i rapporti di collaborazione autonoma che presentino le caratteristiche previste dalla predetta norma (personalità e continuatività della prestazione nonché etero-organizzazione) saranno di fatto ricondotti nel perimetro del lavoro subordinato, mediante applicazione della relativa disciplina. La titolarità di una partita Iva non costituisce, dunque, una eccezione all’applicazione della disposizione. Pertanto, nei casi di partite Iva di dubbia genuinità, dal 1° gennaio 2016, è consigliabile l’utilizzo del “salvagente” previsto dall’art. 54 del D.Lgs. n. 81/2015, ossia procedere con la stabilizzazione del rapporto di lavoro. Ciò a condizione che (i) si raggiunga con il lavoratore una conciliazione per il passato, (ii) quest’ultimo venga assunto a tempo indeterminato e (iii) sia garantita allo stesso una durata minima del rapporto di lavoro di 12 mesi, salvo il recesso per ragioni disciplinari.

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