De Luca & Partners

LICENZIAMENTI ECONOMICI E “REPÊCHAGE”

L’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 23/15 stabilisce che qualora venga accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo “il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento” e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di anzianità aziendale, con un limite minimo di 4 mensilità e un massimo di 24 mensilità. Si rammenta che in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, di produzione giurisprudenziale è il cosiddetto obbligo di “repêchage”, secondo il datore di lavoro di provare l’assenza nella propria struttura di posizioni alternative per i lavoratori licenziati per soppressione del posto di lavoro. Tale orientamento giurisprudenziale, secondo alcuni commentatori, non dovrebbe più trovare applicazione per il caso di licenziamento dei lavoratori assunti con il cosiddetto contratto a tutele crescenti e conseguentemente, l’obbligo di repêchage dovrebbe trovare applicazione residuale soltanto nelle ipotesi in cui la tutela applicabile sia quella prevista dall’art. 18 della Legge 300/70. A nostro avviso, invece è improbabile che la giurisprudenza modifichi il proprio orientamento, almeno nei primi anni di applicazione della nuova disciplina.

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