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Per il lavoratore reintegrato trasferimento da motivare (Il Sole 24 Ore, 17 maggio 2013, pag. 23)

Il lavoratore reintegrato dal giudice non può essere trasferito in una sede diversa da quella in cui lavorava al momento della fine del rapporto, a meno che il datore di lavoro non dimostri l’esistenza di esigenze di carattere tecnico, produttivo od organizzativo, che rendono necessario il mutamento del luogo di lavoro. Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11927/13 relativa a un lavoratore riammesso in servizio per nullità del termine apposto al contratto di lavoro. Per dare esecuzione alla sentenza di riammissione in servizio, il datore di lavoro aveva invitato il dipendente a presentarsi in una sede diversa da quella in cui questi aveva svolto la precedente attività lavorativa.
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