De Luca & Partners

Lavoro agile, aziende all’appello

Dal 15 novembre 2017 i datori di lavoro che hanno sottoscritto accordi individuali di smart working sono tenuti a procedere alle comunicazioni obbligatorie. Infatti, l’art. 23 L. 81/2017 prevede espressamente che l’accordo sul lavoro agile debba essere assoggettato alle “comunicazioni di cui all’art. 9-bis del decreto legge 1° ottobre 1996 n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608”, il quale, appunto regola la procedura di comunicazione obbligatoria in tutte le ipotesi di istaurazione di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Per denunciare l’accordo è necessario collegarsi alla piattaforma telematica messa a disposizione sul portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (cliclavoro.gov.it) accessibile solamente dai soggetti titolari dell’apposito Sistema Pubblico di Identità Digitale (c.d. SPID). Inoltre, per procedere all’invio il datore di lavoro deve indicare appositamente (i) i propri dati, (ii) quelli del lavoratore (iii) la tipologia di lavoro agile utilizzata (se a tempo determinato o indeterminato) nonché la durata dell’accordo stesso. Sarà possibile, altresì, modificare i dati già inseriti a sistema o procedere all’annullamento dell’invio. Le aziende che sottoscrivono un numero elevato di accordi individuali potranno effettuare la comunicazione massiva.

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