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Regolarizzazione fruibile anche dallo straniero con permesso di soggiorno non convertibile

Il Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la circolare n. 2399 del 24 luglio 2020 con la quale ha fornito ulteriori indicazioni sulla procedura relativa all’emersione dei rapporti di lavoro, ex articolo 103, D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio). La circolare prende in esame una serie di fattispecie concrete che necessitavano di chiarimenti operativi e, in particolare, il caso in cui si debba avviare un rapporto di lavoro con un lavoratore straniero nelle more del procedimento di regolarizzazione.

In questo contesto la circolare in esame specifica che la procedura di regolarizzazione può essere effettuata anche a favore di un cittadino extracomunitario titolare di un permesso di soggiorno per richiesta di asilo con un rapporto di lavoro irregolare. In tal caso, però, lo straniero verrà informato dallo Sportello unico per l’immigrazione della possibilità di scegliere se mantenere oppure abbandonare la procedura di riconoscimento della protezione internazionale. Se decide di proseguire l’iter, dopo aver ricevuto l’informativa dallo Sportello unico e aver sottoscritto il contratto di soggiorno, potrà ottenere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, in formato cartaceo, valido solo sul territorio nazionale. Se, invece, non intende proseguire la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, gli verrà rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, in formato elettronico.

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