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Sì a modifiche unilaterali, ma con misura

La Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza 7567/2014, è tornata ad affrontare il tema delle modifiche unilaterali al contratto di agenzia, accogliendo il ricorso di un agente di commercio che rivendicava la nullità di clausole contrattuali che prevedevano, in capo alla preponente, il potere di modificare unilateralmente, con il solo onere del preavviso, la zona nonché le tariffe provvigionali, il portafoglio clienti e la lista dei prodotti.

La Corte ha stabilito che l’agente può recedere per giusta causa nel caso in cui il preponente, in virtù del mutamento dei rapporti commerciali tra quest’ultimo e una società terza, diminuisca drasticamente il suo portafoglio clienti, la zona di competenza e, conseguentemente, il fatturato sviluppato dall’agente stesso, nonostante le parti avessero espressamente regolato la facoltà per la preponente di mutare unilateralmente l’ambito territoriale assegnato all’agente.

Il quesito di diritto per affrontare il tema riguarda la legittimità o meno di una pattuizione tra agente e preponente con cui si riconosce a quest’ultimo un potere modificativo unilaterale. A tal fine, è di certo utile enfatizzare il principio dell’autonomia contrattuale stabilito dall’articolo 1322 del Codice civile, secondo cui le parti sono libere di determinare il contenuto del contratto “nei limiti imposti dalla legge”.

La giurisprudenza ha sopperito in diverse occasioni allamancanza di specifiche previsioni legislative in materia di variazioni unilaterali del contenuto economico del contratto di agenzia.

Tra tutte, si evidenzia la sentenza con cui la Cassazione veniva chiamata a pronunciarsi su una clausola contrattuale che attribuiva al preponente la facoltà di modificare unilateralmente l’ambito territoriale riservato all’agente, nonché la misura delle provvigioni. In tale occasione, la Corte ha assunto una posizione meno rigida rispetto al passato, rilevando che tale potere di variazione è legittimo nella misura in cui «abbia dei limiti e in ogni caso sia esercitato dal titolare con l’osservanza dei principi di correttezza e buona fede». Pertanto, tale clausola non è illegittima di per sé, bensì solo nel caso in cui l’esercizio del diritto di modificare unilateralmente il contratto sia avvenuto, ad opera della parte che ne è titolare, in modo contrario ai principi generali sopra richiamati, comportando «tale esercizio un abuso di potere atto a consentire il recesso per giusta causa da parte dell’agente» (Cassazione civile, 2 maggio 2000, n. 5467).

Siffatte considerazioni, se da un lato muovono a favore del riconoscimento negoziale di uno ius variandi unilaterale ma condizionato, dall’altro sembrano escludere la legittimità di un potere modificativo discrezionale esercitabile ad libitum da un contraente.

Si segnala che sulla questione in esame sono intervenuti anche gli Accordi economici collettivi i quali hanno introdotto una specifica disciplina, riconoscendo la necessità di prevedere degli strumenti di flessibilità durante lo svolgimento del rapporto di agenzia (si veda l’articolo sopra). In particolare, gli accordi classificano e regolamentano le variazioni di zona e/o prodotti e/o clienti e/o misura delle provvigioni, basandosi sull’incidenza economica che la modifica di taluno degli elementi enunciati avrebbe sul rapporto contrattuale e distinguendo tra variazioni di lieve, media e rilevante entità.

Tali pattuizioni appaiono, comunque, in deroga alle disposizioni del Codice civile in materia di contratti che postulano l’esigenza di tutelare l’affidamento dei contraenti, nonché la superiore ed inderogabile necessità di esecuzione delle obbligazioni secondo buona fede (articoli 1175 e 1337 del Codice civile).

Alla luce di quanto sopra, si può concludere che la clausola contrattuale che attribuisce un potere modificativo unilaterale al preponente con riferimento al contenuto economico del contratto (ad esempio, restrizione dell’ambito territoriale o diminuzione della misura delle provvigioni), senza porre alcuna condizione e/o limitazione, potrebbe essere ritenuta anch’essa di dubbia legittimità, in quanto rimessa al libero ed incondizionato arbitrio del preponente.

Volendo trarre le conseguenze dall’orientamento espresso dal prevalente orientamento della Cassazione, lo ius variandi unilaterale riconosciuto al preponente dovrebbe essere necessariamente collegato a parametri oggettivi o limiti esterni, predeterminati al momento della formazione del consenso quali, a mero titolo esemplificativo, il mancato raggiungimento nella zona assegnata all’agente di una ben definita soglia minima di fatturato.

Fonte:

Il Quotidiano del Lavoro – Il Sole 24 Ore e Norme e Tributi – Il Sole 24 Ore
http://www.quotidianolavoro.ilsole24ore.com/art/contratti-lavoro/2015-02-09/agenti-fine-rapporto-le-vecchie-regole-212748.php?uuid=ABMp24rC

 

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