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Il concetto di “territorio” nell’ambito del patto di non concorrenza (Top24 Lavoro Ai – Il Sole 24 Ore, 24 settembre 2026 – Vittorio De Luca e Alessandro Ferrari)

Le problematiche interpretative alla luce della più recente giurisprudenza in materia di nullità del patto di non concorrenza per indeterminatezza del limite territoriale

Con ordinanza del 2 aprile 2026 resa nell’ambito di un procedimento cautelare, il Tribunale di Milano ha ritenuto nullo un patto di non concorrenza per indeterminatezza del limite territoriale. Ciò, sostanzialmente in quanto il medesimo patto conteneva una clausola di “individuazione mobile del territorio” in funzione della sede di lavoro del lavoratore al momento della cessazione, nonché una clausola di “remotizzazione” che estendeva il divieto anche alle attività lavorative svolte al di fuori dell’area geografica contrattualmente individuata, qualora destinate a produrre effetti all’interno della stessa.

La pronuncia, aderendo a un’impostazione maggiormente tutelante per il lavoratore, si colloca nell’ambito di un contrasto giurisprudenziale – tuttora attuale – sull’interpretazione del concetto di “territorio” nel patto di non concorrenza. L’assenza di un orientamento consolidato trova conferma nella successiva sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 280 del 29 maggio 2026, che si discosta, sia pure indirettamente, dalla decisione resa dal Tribunale meneghino meno di due mesi prima.

La materia resta, dunque, di complessa interpretazione, e rimane di fatto rimessa alla valutazione del giudice di volta in volta chiamato a pronunciarsi in merito.

Il quadro normativo di riferimento

Per comprendere la portata degli ultimi interventi citati, è necessario delineare il contesto normativo prima, e giurisprudenziale poi, in cui si inseriscono.

Il fulcro della disciplina è dettato dall’art. 2125 del Codice Civile, che individua i caratteri peculiari ai fini della validità del patto di non concorrenza:

1. forma: a pena di nullità, il patto di non concorrenza deve essere stipulato per iscritto, individuando un corrispettivo a favore del lavoratore. Il vincolo va contenuto (sempre per iscritto) entro determinati limiti di oggetto, tempo e luogo;

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