De Luca & Partners

Crescono le tutele per i lavoratori autonomi (Il Quotidiano del Lavoro de Il Sole 24 Ore , 16 febbraio 2016)

Articolo scritto da Vittorio De Luca e Francesca Tugliani

Il disegno di legge sulla disciplina del lavoro autonomo interviene essenzialmente in tre ambiti: introduzione di tutele a favore del lavoratore autonomo (a cui è dedicata la maggior parte del provvedimento), previsione della possibilità di accesso ai fondi strutturali europei, ampliamento della deducibilità fiscale di alcune spese.

Il disegno di legge si apre con la definizione dell’ambito di applicazione della nuova disciplina. In particolare le nuove disposizioni riguarderanno i rapporti di lavoro autonomo indicati dal titolo III del libro V del Codice civile e non gli imprenditori e ai piccoli imprenditori individuati dall’articolo 2083 del Codice civile. Nel provvedimento non si rinviene tuttavia la definizione di lavoratore autonomo per la quale, dunque, occorre riferirsi a quanto in materia previsto dal codice civile.

A seguito dell’abrogazione del contratto a progetto, tuttavia, il legislatore con il Ddl si accingerebbe a introdurre – attraverso una modifica all’articolo 409 del Codice di procedura civile – una nuova definizione di collaborazione coordinata nei seguenti termini: «la collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l’attività lavorativa».

L’inserimento di questa definizione costituisce un preciso indice della volontà di superare la categoria – frutto delle elaborazioni giurisprudenziali e dottrinali – della cosiddetta parasubordinazione e di ricondurre a tutti gli effetti la collaborazione coordinata nell’alveo del lavoro autonomo in senso stretto.

Viene inoltre prevista l’estensione alle transazioni tra lavoratori autonomi e imprese o tra lavoratori autonomi l’applicazione del Dlgs 231/2002 relativo alla lotta contro i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali e agli interessi di mora.

Il provvedimento prevede che siano prive di effetto le clausole e le condotte cosiddette abusive per mezzo delle quali il committente avrebbe la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, per i contratti aventi a oggetto una prestazione continuativa, quella di recedere senza congruo preavviso. Anche le condizioni di pagamento che eccedono i sessanta giorni dal ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento rientrano tra le clausole abusive. Abusivo ai sensi del provvedimento in esame è altresì il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta. Degna di nota è la previsione dei diritti di utilizzazione economica da parte del lavoratore autonomo per gli apporti originali e le invenzioni fatte nell’esecuzione del contratto.

Il disegno di legge prevede inoltre alcuni speciali trattamenti per i casi di maternità, malattia e infortunio. In particolare dispone il riconoscimento del diritto di percepire l’indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi, indipendentemente dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa, nonché l’estensione della durata e dell’arco temporale entro il quale i lavoratori autonomi possano usufruire dei congedi parentali, prevedendo che l’indennità per congedo parentale possa essere corrisposta per un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino.

Inoltre la gravidanza, la malattia e l’infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l’estinzione del rapporto di lavoro, mentre l’esecuzione del contratto rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare.

Infine, in caso di malattia e infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento della attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l’intera durata della malattia e dell’infortunio fino a un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.

Fonte:

Il Quotidiano del Lavoro – Il Sole 24 Ore

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