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LO SAI CHE… Per i licenziamenti il datore di lavoro è obbligato a versare un contributo (“Ticket di licenziamento)?

L’art. 2, comma 31, della legge 92/2012 (cd. Legge Fornero) ha introdotto un contributo, a carico dei datori di lavoro, per ogni interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, danno diritto all’ASPI (oggi NASPI). La somma dovuta è pari al 41% del massimale mensile di NASPI per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni (cd. “Ticket di licenziamento”). Con riferimento all’anno 2019, L’Inps, con la circolare 5/2019, ha dichiarato che la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASPI è Euro 1.221,46. Pertanto, le imprese che procedono ad un licenziamento nell’anno in corso devono versare all’INPS un Ticket di licenziamento pari ad Euro 500,79 (41% di Euro 1.221,46; contro i 495,34 Euro del 2018) per ogni anno di anzianità maturato dal dipendente fino ad un massimale di Euro 1502,36 (contro i 1.486,02 del 2018). Il Ticket di licenziamento, secondo quanto disposto dalla circolare INPS 44/2013, deve essere versato entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello in cui avviene il licenziamento. La legge di bilancio 2018 ha introdotto modifiche alla disciplina del contributo nell’ambito dei licenziamenti collettivi, prevedendo un innalzamento della aliquota percentuale del massimale NASPI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni dal 41% all’82%. Pertanto, in presenza di licenziamenti collettivi il contributo per il 2019 è pari ad Euro 1001,59 fino ad un massimale di Euro 3004,79. L’importo, così come disposto dall’art. 2, comma 35 della Legge Fornero, è moltiplicato per tre volte nei casi di licenziamenti collettivi senza accordo sindacale.

 

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