Con il Messaggio n. 721 dello scorso 14 febbraio 2022, l’Inps ha fornito istruzioni e chiarimenti circa le nuove funzionalità del servizio “Greenpass50+” finalizzate alla verifica del possesso e della validità della certificazione verde dei lavoratori con una età pari o superiore a 50 anni.

Si ricorda, infatti, che a far data dallo scorso 15 febbraio e fino al prossimo 15 giugno, il legislatore ha imposto l’obbligo vaccinale a tutti i soggetti con una età pari o superiore a 50 anni. Tale obbligo comporta, pertanto, che i lavoratori over 50 per accedere ai luoghi di lavoro sono tenuti a possedere ed esibire, ove richiesto, il “Green Pass rafforzato” (ossia la certificazione verde Covid-19 di vaccinazione o guarigione).

Con il Messaggio, l’Istituto ha chiarito che proprio in ottemperanza alle prescrizioni del legislatore, la funzionalità “Greeenpass50+” è in grado di fornire l’esito (positivo o negativo) della verifica della certificazione tenendo conto del requisito anagrafico.

In particolare, si legge nel comunicato, per i lavoratori over 50 “è verificato il green-pass “rafforzato” (da vaccinazione o da guarigione), mentre per i restanti soggetti è verificato il green-pass “base” (da vaccinazione, da guarigione o da tampone negativo)”.

Il servizio è accessibile sul sito dell’Istituto:

  • attraverso la funzione di ricerca in cui digitare “GreenPass50+”;
  • seguendo, alternativamente, uno dei seguenti percorsi:
    • Prestazioni e servizi” > “Servizi”, nell’elenco alfabetico dei servizi alla lettera “G”; “Servizi”, nell’elenco alfabetico dei servizi alla lettera “G”;
    • Prestazioni e servizi” > “Prestazioni”, all’interno della scheda prestazione “Accesso ai servizi per aziende e consulenti”, nell’elenco alfabetico alla lettera “A”.

Resta, in ogni caso, inteso che il servizio è riservato solamente ai datori di lavoro, siano essi pubblici o privati, ovvero ai loro intermediari mentre i soggetti incaricati delle verifiche possono accedere con SPID/CIE/CNS e selezionare il “profilo cittadino”.

Per i datori di lavoro del settore privato, è direttamente l’Istituto ad individuare i dipendenti in base alle denunce individuali trasmesse tramite i flussi Uniemens.

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Con l’occasione, l’Inps ricorda che coloro che sono stati individuati soggetti incaricati delle verifiche devono avere cura di selezionare solamente i lavoratori “effettivamente in servizio, di cui è previsto l’accesso ai luoghi di lavoro[…]esclusivamente per le posizioni selezionate”, non considerando i lavoratori assenti e/o coloro che eseguono la prestazione in modalità agile.

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L’Inps, con il messaggio n. 3589 del 21 ottobre 2021, ha fornito dei chiarimenti in merito all’utilizzo del portale istituzionale dell’Istituto “Greeenpass50+” per il controllo massivo del Certificato verde Covid-19, (c.d. “Green pass”), da parte dei datori di lavoro, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPa, con più di cinquanta dipendenti.

Il servizio fornito dall’INPS – che ottiene le informazioni interrogando direttamente la Piattaforma Nazionale DGC (PN-DGC) – consente la verifica asincrona del Green pass con riferimento all’elenco di codici fiscali dei propri dipendenti, noti all’Istituto al momento della richiesta.

Il servizio può essere utilizzato dalle aziende interessate previo accreditamento presso l’istituto seguendo la procedura disponibile sul sito internet (accessibile nella sezione servizi per le aziende e i consulenti) indicando i codici fiscali dei verificatori, cioè dei soggetti autorizzati a controllare il Green pass dei lavoratori, che verranno quindi abilitati.

In particolare, il servizio prevede 3 distinte fasi:

  • fase di accreditamento al servizio di verifica del Green pass indicando i verificatori;
  • fase elaborativa, in cui l’INPS accede alla Piattaforma Nazionale-DGC per il recupero dell’informazione del possesso del Green pass da parte dei dipendenti delle aziende che hanno aderito al servizio;
  • fase di verifica, in cui i verificatori accederanno al servizio per la verifica del possesso del Green pass dei dipendenti delle aziende accreditate, dopo aver selezionato i nominativi per i quali verificarne il possesso.

Attraverso questo sistema, da un lato, l’INPS individuerà giornalmente tramite i flussi Uniemens i dipendenti delle aziende accreditate e verificherà il possesso del Green pass da parte di questi ultimi; dall’altro, i verificatori potranno visualizzare ogni giorno tutti i dipendenti dell’azienda, procedendo alla verifica del Green pass solo per coloro che siano effettivamente in servizio.

In risposta si ottiene l’elenco dei nominativi indicati e l’esito, espresso attraverso una croce rossa o una spunta verde, della verifica.

Il lavoratore, se il sistema dovesse indicare che non ha un Green pass valido, ha diritto di chiedere la verifica del certificato in suo possesso al momento dell’accesso al luogo di lavoro tramite l’applicazione Verifica C19.

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La Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di Bilancio 2021) ha introdotto in favore dei lavoratori dipendenti pubblici e privati cosiddetti fragili un nuovo periodo di tutela decorrente dal 1° gennaio 2021 al successivo 28 febbraio. Sul punto è intervenuto anche l’INPS con il messaggio n. 171 dello scorso 15 gennaio fornendo chiarimenti. La tutela in esame consiste nell’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori in possesso di certificazione riportante l’indicazione della condizione di fragilità, con gli estremi della documentazione di disabilità grave ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapia salvavita. L’equiparazione dell’assenza alla malattia comporta il riconoscimento in capo al lavoratore della prestazione economica e della correlata contribuzione figurativa nei limiti del periodo massimo previsto dalla normativa per la specifica qualifica e il settore lavorativo a cui lo stesso appartiene. Ma non solo. La tutela in esame consiste anche nello svolgimento per il lavoratore fragile di norma della prestazione lavorativa in regime di lavoro agile, anche attraverso (i) l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti o (ii) lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.

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L’INPS, con il messaggio n. 4805 del 22 dicembre 2020, ha fornito chiarimenti in merito al rilascio delle certificazioni previdenziali A1/E101 per periodi di lavoro nel Regno Unito, il cui termine è successivo alla fine del periodo di transizione, ovvero al 31 dicembre 2020.

In particolare, l’INPS ha precisato che le richieste di rilascio del modello A1 per periodi di lavoro con data iniziale antecedente il 31 dicembre 2020 e data finale ad essa successiva verranno accolte e i relativi documenti portatili A1 saranno validi fino alla fine del periodo certificato, qualora le stesse siano pervenute o pervengano entro il 31 dicembre 2020.

L’INPS ha, altresì, chiarito che le richieste di rilascio dei modelli A1/E101, le quali sono state rigettate perché relative a periodi decorrenti dal 1° gennaio 2021, verranno rettificate d’ufficio mediante l’emissione di nuovi certificati per l’intero periodo richiesto, purché non vi sia una soluzione di continuità nella legislazione applicabile già certificata dai modelli A1/E101. Spetterà alle direzioni regionali INPS competenti comunicare all’istituzione previdenziale presente nel Regno Unito che è stato rilasciato un nuovo modello A1/E101 per la rettifica del periodo.

Da ultimo, l’INPS ha chiarito che le certificazioni E101 con data successiva al 31 dicembre 2020 potranno essere rilasciate, ove ne sussistano le condizioni, anche per i cittadini dei Paesi Terzi fermo restando che, nel caso di distacchi, il limite massimo per la durata del periodo certificato sia di 12 mesi.

L’INPS, con il messaggio n. 2797 del 14 luglio 2020 ha fornito chiarimenti relativamente ai lavoratori privati e pubblici, nonché ai percettori di NASPI, che svolgono brevi periodi di lavoro in Germania.

Con particolare riferimento ai lavoratori dipendenti privati giova anzitutto ricordare che la legislazione applicabile, in base alle previsioni contenute nell’art. 13, par. 1, del Regolamento (CE) 883/2004, è quella dello Stato di residenza del lavoratore purché in esso venga svolta attività sostanziale. Inoltre, ai fini della determinazione della legislazione applicabile, non devono essere considerate le attività marginali ossia le attività poco significative in termini di tempo e remunerazione.

Entrando nel merito del messaggio in esame, viene chiarito che qualora il lavoratore svolga un’attività subordinata in Italia e un’attività in Germania di portata marginale o comunque non sostanziale, la legislazione applicabile è unicamente quella italiana con il consequenziale obbligo per il lavoratore di informare l’INPS della propria situazione lavorativa. La mancata comunicazione fa venire meno l’eventuale riconoscimento del periodo assicurativo tedesco se considerato dall’Istituto come marginale.