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Circolare INPS 63/2019: chiarimenti e istruzioni sul massimale contributivo annuo

L’INPS, con la circolare 63 del 9 maggio 2019, ha fornito:

 

Entriamo nel dettaglio della circolare.

 

Il massimale INPS e il regime prescrizionale dei contributi

 

A decorrere dal 1° gennaio 1996, a seguito dell’introduzione del massimale della base contributiva e pensionabile di cui all’art. 2, comma 18, della Legge 335/1995, per i lavoratori rientranti nel sistema pensionistico contributivo la retribuzione percepita oltre il limite annualmente fissato (pari ad Euro 102.543 per l’anno 2019) non è assoggettata a contribuzione previdenziale, né viene computata nel calcolo delle prestazioni pensionistiche.

 

Tuttavia, può accadere che il datore di lavoro, per il calcolo della contribuzione dovuta, assuma come riferimento una retribuzione imponibile superiore rispetto a quella di cui al massimale annuo. In questo caso, lo stesso datore di lavoro può richiedere all’INPS la restituzione della contribuzione versata in eccesso sulla base delle norme che disciplinano l’indebito oggettivo di cui all’art. 2033 cod. civ.

 

La circolare ricorda che il termine di prescrizione per richiedere la restituzione, ai sensi dell’art. 2946 cod. civ., è di 10 anni. Qualora tale termine decorra inutilmente, le somme rimarranno acquisite all’Istituto anche se, comunque, non produrranno effetti previdenziali.

 

Inoltre, l’Inps rammenta che all’eccedenza di contribuzione de quo, non si applica l’art. 8 del D.P.R. 818/1957, “il cui regime prevede l’acquisizione alla gestione previdenziale, e il conseguente computo ai fini del diritto alle prestazioni, dei contributi indebitamente versati per i quali l’accertamento dell’indebito versamento sia posteriore di oltre cinque anni dalla data in cui il versamento stesso è stato effettuato”. Ciò in quanto lo scopo dell’art. 2, comma 18, L. 335/1995, è proprio quello di fissare, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, un “massimale annuo”, che costituisce non solo un tetto inderogabile ai fini della base contributiva ma anche la base dell’età pensionabile. E sul punto l’Istituto richiama la circolare 282 del 15 novembre 1995, con la quale aveva già precisato che i contributi previdenziali e assistenziali indebitamente versati non sono annoverati nell’ambito delle contribuzioni computabili ai fini pensionistici.

 

Recupero della contribuzione indebita non prescritta

 

Con la circolare in commento, l’INPS ricorda che, al fine di evitare il ricorrere di versamenti eccedenti rispetto al “massimale annuo”, i datori di lavoro devono in primo luogo individuare il corretto regime previdenziale applicabile ai dipendenti, acquisendo le dichiarazioni degli stessi sia al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro sia nel corso del suo svolgimento.

 

Sul piano operativo, il datore di lavoro è poi tenuto a dichiarare mensilmente nel flusso Uniemens il regime applicato a ciascun dipendente attraverso la compilazione dell’apposita sezione, apponendovi il valore “S” se il lavoratore è soggetto a regime contributivo o il valore “N” se l’ipotesi non ricorre.

 

Quanto al recupero sul massimale della contribuzione eccedente non prescritta, l’Inps ricorda che esso può essere richiesto attraverso le seguenti modalità:

  1. per i periodi antecedenti all’introduzione del sistema Uniemens: i datori di lavoro dovranno inviare un’apposita richiesta di rimborso indicando, per competenza annuale, per ogni singolo lavoratore:

Inoltre, i datori di lavoro dovranno trasmettere flussi di variazione Emens per la sistemazione delle posizioni individuali.

  1. per i periodi successivi all’introduzione del sistema Uniemens: i datori di lavoro dovranno utilizzare esclusivamente la procedura di regolarizzazione prevista, indicando nelle voci:

 

Gestione nel flusso Uniemens dell’indennità sostitutiva del preavviso

Infine, l’INPS con la circolare in commento ricorda che per consentire il corretto assoggettamento a contribuzione dell’indennità sostitutiva del preavviso a cavallo di due annualità, corrisposta a un lavoratore soggetto al massimale contributivo, occorre fare riferimento a quanto previsto nel suo messaggio 159/2003. In esso si precisa che il massimale dell’anno interesserà unicamente le quote di indennità che ricadono nell’anno stesso. Dette quote potranno essere integralmente, parzialmente o per nulla assoggettate a contribuzione, a seconda del valore del massimale raggiunto e la quota di indennità, che temporalmente ricade nell’annualità successiva, dovrà essere assoggettata al massimale dell’anno successivo.

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