De Luca & Partners

I primi chiarimenti dell’Ispettorato del lavoro sulle maggiorazioni delle sanzioni previste dalla Legge di bilancio 2019

Le maggiorazioni previste dalla Legge di Bilancio 2019

 

L’art. 1, comma 445, della Legge di Bilancio 2019, riguarda le maggiorazioni delle sanzioni sulle misure che incidono sulla tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori.

Secondo la disposizione in esame gli importi delle seguenti sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella seguente misura:

  1. 20% per quanto gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui:

–     all’art. 3 del D.L. 12/2002 (conv. con modificazioni dalla L. 73/2002) che disciplina la maxi sanzione del lavoro nero;

–     all’art. 18 del D.Lgs 276/2003 che punisce le condotte interpositorie e

–     all’art. 12 del D.Lgs 136/2016 che punisce le violazioni degli obblighi amministrativi connessi alle procedure di distacco transnazionale.

–     ai commi 3 e 4 dell’art. 18-bis, del D.Lgs. 66/2003, che puniscono la violazioni degli obblighi in

–     materia di durata massima dell’orario di lavoro, riposo settimanale, ferie e riposo giornaliero;

  1. 10% per gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, sanzionate in via penale o amministrative;
  2. 20% per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La legge di bilancio ha disposto, altresì, che le maggiorazioni debbano essere raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 6, del D.Lgs. 81/2008 , le maggiorazioni in esame:

(i) devono essere versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
(ii) sono destinate all’incremento del Fondo risorse decentrate dell’Ispettorato nazionale del lavoro per la valorizzazione del personale del medesimo Ispettorato secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009.

 

La circolare dell’Ispettorato del lavoro

 

L’Ispettorato del Lavoro, con la circolare 2 del 14 gennaio 2019, ha fornito alcuni chiarimenti. Nello specifico ha osservato che, in forza del principio del tempus regit actum, le maggiorazioni in questione trovano applicazione in relazione a condotte che si realizzano a partire dal 2019.

Secondo l’Ispettorato del Lavoro occorre tener presente che – come più volte evidenziato dalla giurisprudenza – la collocazione temporale di condotte a carattere permanente va individuata nel momento in cui cessa la condotta stessa (ad es. il mantenimento di un lavoratore “in nero” a cavallo tra il 2018 e il 2019 sarà soggetto ai nuovi importi sanzionatori).

L’Ispettorato del Lavoro ha, altresì, precisato che ulteriori maggiorazioni del 20% potranno essere previste per gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

 

Inoltre, l’Ispettorato ha confermato che sono state avviate le procedure per l’istituzione di un apposito codice tributo, “nelle more del cui rilascio le maggiorazioni dovranno comunque trovare applicazione utilizzando gli attuali codici tributo”.

 

Notizie correlate:

 

https://www.delucapartners.it/news/2019/sono-stati-pubblicati-in-gazzetta-il-decreto-fiscale-e-la-legge-di-bilancio-2019/

 

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