Le maggiorazioni previste dalla Legge di Bilancio 2019

 

L’art. 1, comma 445, della Legge di Bilancio 2019, riguarda le maggiorazioni delle sanzioni sulle misure che incidono sulla tutela degli interessi e della dignità dei lavoratori.

Secondo la disposizione in esame gli importi delle seguenti sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella seguente misura:

  1. 20% per quanto gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui:

–     all’art. 3 del D.L. 12/2002 (conv. con modificazioni dalla L. 73/2002) che disciplina la maxi sanzione del lavoro nero;

–     all’art. 18 del D.Lgs 276/2003 che punisce le condotte interpositorie e

–     all’art. 12 del D.Lgs 136/2016 che punisce le violazioni degli obblighi amministrativi connessi alle procedure di distacco transnazionale.

–     ai commi 3 e 4 dell’art. 18-bis, del D.Lgs. 66/2003, che puniscono la violazioni degli obblighi in

–     materia di durata massima dell’orario di lavoro, riposo settimanale, ferie e riposo giornaliero;

  1. 10% per gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, sanzionate in via penale o amministrative;
  2. 20% per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La legge di bilancio ha disposto, altresì, che le maggiorazioni debbano essere raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 6, del D.Lgs. 81/2008 , le maggiorazioni in esame:

(i) devono essere versate al bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
(ii) sono destinate all’incremento del Fondo risorse decentrate dell’Ispettorato nazionale del lavoro per la valorizzazione del personale del medesimo Ispettorato secondo criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 150/2009.

 

La circolare dell’Ispettorato del lavoro

 

L’Ispettorato del Lavoro, con la circolare 2 del 14 gennaio 2019, ha fornito alcuni chiarimenti. Nello specifico ha osservato che, in forza del principio del tempus regit actum, le maggiorazioni in questione trovano applicazione in relazione a condotte che si realizzano a partire dal 2019.

Secondo l’Ispettorato del Lavoro occorre tener presente che – come più volte evidenziato dalla giurisprudenza – la collocazione temporale di condotte a carattere permanente va individuata nel momento in cui cessa la condotta stessa (ad es. il mantenimento di un lavoratore “in nero” a cavallo tra il 2018 e il 2019 sarà soggetto ai nuovi importi sanzionatori).

L’Ispettorato del Lavoro ha, altresì, precisato che ulteriori maggiorazioni del 20% potranno essere previste per gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

 

Inoltre, l’Ispettorato ha confermato che sono state avviate le procedure per l’istituzione di un apposito codice tributo, “nelle more del cui rilascio le maggiorazioni dovranno comunque trovare applicazione utilizzando gli attuali codici tributo”.

 

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Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 119 del 23 ottobre 2018, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria (c.d. Decreto Fiscale) nonché la legge n. 145 del precedente 30 dicembre relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (c.d. Legge di Bilancio 2019). Tra le principali novità in materia di lavoro e previdenza contenute nei provvedimenti summenzionati si annoverano le seguenti: (a) è stato prorogato al 2019 il credito di imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0; (b) è stata prorogata la mobilità in deroga, nel limite massimo di 12 mesi, in favore dei lavoratori che (i) hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e (ii) non beneficiano dell’indennità̀ di disoccupazione NASpI; (c) è stata prevista una deroga per il biennio 2018-2019 ai limiti massimi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale ed è stata concessa la proroga dell’intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà sino al limite massimo di 12 mesi, in presenza di determinati requisiti; (d) sono state aumentate le sanzioni penali e amministrative per il contrasto al lavoro sommerso del 20% e in materia di sicurezza sul lavoro del 10%. Entrambe le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti l’accertamento della violazione, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti; (e) è stato introdotto l’obbligo in capo al datore di lavoro di dare priorità alle richieste di lavoro agile provenienti dalle lavoratrici madri, nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità e ai lavoratori con figli disabili; (f) l’INAIL rimborserà al datore di lavoro il 60% della retribuzione corrisposta – fino ad un massimo di 12 mesi – al lavoratore disabile destinatario di un progetto di reinserimento, mirato alla conservazione del posto di lavoro; (g) è stato introdotto uno sgravio contributivo annuale fino ad un massimo di 8 mila euro per le imprese che assumeranno a tempo indeterminato giovani laureati entro il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e prima del compimento dei 30 anni. Medesimo meccanismo trova applicazione anche per chi dovesse conseguire un dottorato di ricerca prima dei 34 anni nonché per le trasformazioni di contratti a tempo determinato ovvero part time; (h) è stata prevista l’estensione degli incentivi destinati all’apprendistato per la qualifica, il diploma ed il certificato di specializzazione tecnica superiore nella seguente misura: Euro 5 milioni per l’anno 2018; Euro 5 milioni per l’anno 2019 ed Euro 5 milioni a decorrere dal 2020; (e) è stata prevista la revisione delle tariffe INAIL che consentirà alle imprese un taglio dei costi dei premi, (f) è stata prevista la decontribuzione per le assunzioni, in presenza di specifici requisiti e nei limiti delle risorse finanziarie stanziate, effettuate nel Mezzogiorno nel 2019 e nel 2020.

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