De Luca & Partners

Pronti a ripartire ma con quali regole? Chiarimenti dell’Inl e guidelines operative (Guida al Lavoro de Il Sole 24 Ore, 1 maggio 2020 – Vittorio De Luca, Antonella Iacobellis e Martina De Angeli)

Per agevolare l’attività dei Prefetti in un momento decisivo quale quello della cosiddetta Fase 2, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (“INL”), il 20 aprile 2020, ha pubblicato la nota n. 149 (“Nota INL n. 149”), con la quale dispone un vero e proprio canone operativo per i propri uffici territoriali, per contribuire, su richiesta delle Prefetture, alle necessarie verifiche circa la ricorrenza delle condizioni previste per la prosecuzione  – ove consentita – delle attività produttive, industriali e commerciali, in un’ottica di indispensabile sinergia nella gestione della emergenza pandemica in corso.

Dette richieste sono in risposta alla circolare del Ministero dell’Interno del 14 aprile 2020, prot. n. 15350/117 (all. A alla Nota INL n. 149) con cui si forniscono chiarimenti in merito al D.P.C.M. 10 aprile 2020 e in cui, tra le altre cose, si sottolinea la necessità che le Prefetture richiedano la collaborazione dei competenti servizi delle Aziende Sanitarie Locali (“ASL”) e del supporto delle articolazioni territoriali dell’INL, ai fini del controllo:

  1. Cosa prevede la nota INL n. 149 del 20 aprile 2020?

Il documento di prassi dell’INL, in un’ottica di doverosa collaborazione nella gestione della emergenza sanitaria in corso, in particolare:

Il supporto alle Prefetture, precisa la Nota INL n. 149, dovrà attuarsi “in una cornice che non si traduca nel ripristino di un diffuso controllo del territorio, in deroga al criterio della temporanea sospensione delle attività ispettive propriamente dette (se non in presenza di attivazioni di particolare gravità ed urgenza che impongano verifiche immediate in loco, ovvero per l’esecuzione di indifferibili accertamenti di polizia giudiziaria), ma in interventi che: − siano mirati a soddisfare la loro peculiare e tipica finalizzazione e discendano possibilmente da una programmazione previamente concordata di liste di aziende sulle quali orientare i controlli, onde agevolare una puntuale individuazione degli obiettivi;  − comportino un impiego sostenibile e selettivo di personale, da disporsi prioritariamente su base volontaria; − presuppongano la dotazione ed il corretto impiego di adeguati dispositivi di protezione per il personale operante.

La Nota INL n. 149 è corredata da taluni documenti allegati qualificabili come indicazioni base per l’avvio delle attività in argomento da parte degli ispettori: 

In particolare, il modello di check-list delle verifiche da effettuare (all. “E”) riprende in maniera speculare l’articolazione del Protocollo anti-contagio che a breve esamineremo, che pare essere a tutti gli effetti, anche per l’attività ispettiva, il documento cardine da seguire.

Invece, l’allegato F “istruzioni di utilizzo dei DPI per il personale ispettivo” contiene, nella parte iniziale, specifiche informazioni operative e formative destinate agli ispettori con l’obiettivo di fornire loro tutte le indicazioni comportamentali necessarie al fine di incrementare, durante l’ispezione in azienda, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate.

Nello stesso documento vengono poi riportate specifiche istruzioni procedurali e comportamentali da osservare durante ciascuna delle fasi che caratterizzano l’attività ispettiva, ossia: (i) la fase di programmazione dell’ispezione; (ii) la preparazione all’accesso; (iii) l’esecuzione dell’accesso ispettivo e (iv) la conclusione dell’accesso.

Si tratta quindi di documenti che data la loro natura e scopo di utilizzo inevitabilmente debbono ritenersi provvisori e soggetti a revisioni in divenire, “in funzione del progressivo assestamento del sistema dei controlli ed alla luce delle acquisizioni esperienziali, sulle quali gli I.T.L. terranno costantemente al corrente i rispettivi I.I.L. che cureranno l’omogeneizzazione delle condotte nei loro ambiti e segnaleranno a queste Direzioni centrali gli aspetti da tenere in considerazione per gli interventi di competenza.”

  1. Protocollo anti-contagio

Alla Nota INL n. 149, come già segnalato, è allegato anche il Protocollo anti-contagio sottoscritto il 14 marzo 2020 dal Governo e dalle parti sociali costituite da Confindustria, Confapi, Confartigianato, Cgil, Cisl e Uil. Non si sbaglia se lo si considera il documento chiave da cui partire per ogni analisi inerente alle misure anti-contagio.

Prima di illustrare brevemente le misure previste dal Protocollo anti-contagio, è doveroso precisare che è onere del datore di lavoro adottare misure opportune ed efficaci a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori al fine di evitare, o comunque ridurre il più possibile, il contagio da Covid-19 nei luoghi di lavoro considerata sia la responsabilità a suo carico ai sensi dell’art. 2087 Cod. Civ., del Testo Unico della Salute e Sicurezza, sia la potenziale qualificazione quale infortuno sul lavoro del contagio del lavoratore da COVID-19 (cfr. art. 42, D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, meglio noto come Decreto Cura Italia, Circolare INAIL n.13 del 13 aprile 2020).

Pertanto, il datore di lavoro deve necessariamente attivarsi per adottare prontamente ogni accorgimento utile sulla base delle esigenze e delle caratteristiche tecniche e produttive della propria realtà al fine di gestire in sicurezza la ripartenza o la prosecuzione dell’attività lavorativa durante la Fase 2.

Il Protocollo anti-contagio contiene proprio quelle misure – che il datore di lavoro deve adottare -di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro per consentire la prosecuzione (o la ripresa) delle attività produttive in presenza di condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione.

Ciò trova conferma anche nell’articolo 2, punto 10), del D.P.C.M. del 10 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” prescrive che: “Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali”.

Sul punto, l’Allegato C – Linee guida delle verifiche sul “Protocollo anti-contagio, alla nota INL n. 149/2020, lett. f), prescrive che “[…] Gli accertamenti in questione sono esclusivamente volti a verificare se e in quale misura il datore di lavoro abbia adottato le misure di prevenzione previste dal Protocollo del 14 marzo u.s. Come convenuto anche dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota prot. n. 4037 del 20.04.2020, alla eventualmente constatata inosservanza di una o più misure prevenzionistiche oggetto del Protocollo non consegue l’irrogazione di sanzioni da parte del personale dell’Ispettorato, che dovrà pertanto trasmettere alle competenti Prefetture l’esito degli accertamenti, ricapitolandolo negli acclusi modelli di verbale e check list alla presente ed evidenziando in essi le omissioni/difformità riscontate.  Sulla base di tale segnalazione sarà pertanto la Prefettura ad adottare eventuali misure anche di carattere interdittivo in capo all’azienda”.


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Fonte: versione integrale pubblicata su Guida al lavoro de Il Sole 24 ore.

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