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NASpI e reintegra: l’opzione del lavoratore fa perdere l’indennità 

Massima 

La Corte di Cassazione, con la recente n. 24981 del 3 settembre 2026, ha statuito che, ove il licenziamento sia annullato con ordine di reintegrazione ai sensi dell’art. 18, quarto comma, St. lav., il diritto alla NASpI non viene meno per il solo ripristino de iure del rapporto, ma soltanto in presenza del suo effettivo ripristino di fatto, anche sul piano economico; ne consegue che la NASpI non è ripetibile per il periodo compreso tra il licenziamento e l’esercizio dell’opzione, se la reintegrazione non sia stata concretamente attuata. Diversamente, dal momento in cui il lavoratore esercita l’opzione per l’indennità sostitutiva della reintegrazione ex art. 18, terzo comma, St. lav., la successiva disoccupazione non può più qualificarsi come involontaria, poiché deriva da una scelta negoziale del lavoratore, con conseguente insussistenza del diritto alla NASpI per il periodo successivo.  

Fase di merito 

Il caso prende le mosse dal licenziamento di due lavoratori nell’ambito di una procedura collettiva, successivamente annullato dal Tribunale di Milano, con ordine di reintegrazione e condanna del datore al pagamento dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 18, quarto comma, l. n. 300/1970. I lavoratori, però, non rientravano in servizio, bensì esercitavano il diritto di opzione per l’indennità sostitutiva. A seguito di ciò, l’INPS chiedeva la restituzione della NASpI percepita per il periodo precedente e sospendeva l’erogazione per il periodo successivo. 

In primo grado il Tribunale respingeva il ricorso dei lavoratori. Secondo il Tribunale, una volta annullato il licenziamento e ripristinato il rapporto di lavoro, veniva meno il presupposto dello stato di disoccupazione, con conseguente obbligo di restituzione della NASpI. Inoltre, l’esercizio dell’opzione veniva qualificato come atto volontario del lavoratore, idoneo a determinare una disoccupazione non involontaria, e dunque incompatibile con il mantenimento del trattamento. 

La Corte d’Appello di Torino confermava integralmente tale ricostruzione. In particolare, distingueva due segmenti temporali. Quanto al periodo tra il licenziamento e l’esercizio dell’opzione, riteneva che il rapporto fosse stato ripristinato ex tunc dalla sentenza di annullamento, sicché la NASpI doveva essere restituita. Quanto al periodo successivo all’opzione, escludeva ugualmente il diritto alla prestazione, sul rilievo che la cessazione del rapporto discendeva da una manifestazione di volontà del lavoratore e produceva quindi una disoccupazione non involontaria.  

La posizione dei lavoratori, riproposta in cassazione, insisteva invece su due profili: la permanenza del diritto alla NASpI fino all’effettiva reintegra di fatto e, almeno in subordine, la spettanza del trattamento dal momento dell’opzione, ritenuta non assimilabile a una scelta liberamente abdicativa ma inserita nella vicenda patologica del licenziamento illegittimo. 

Decisione della Corte 

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso dei lavoratori solo in parte, operando una netta distinzione tra periodo anteriore e periodo successivo all’esercizio dell’opzione. 

Sul primo profilo, la sentenza afferma che il diritto alla NASpI non viene meno per il solo effetto della pronuncia che ordina la reintegrazione. Occorre infatti il ripristino di fatto del sinallagma, cioè una concreta ripresa del rapporto anche sul piano economico. Pertanto, se tale ripristino non vi è stato, non può dirsi cessata la situazione di bisogno che giustifica la prestazione previdenziale. Da ciò deriva l’erroneità della decisione di merito nella parte in cui aveva ritenuto automaticamente ripetibile la NASpI per il periodo intermedio tra licenziamento e opzione, fondandosi sul solo ripristino de iure del rapporto. 

Diversa è la soluzione adottata per il periodo successivo all’opzione. Qui la Cassazione conferma l’impostazione della Corte d’appello: l’opzione per l’indennità sostitutiva è un atto negoziale del lavoratore, espressione di un diritto potestativo, con effetti irreversibili e con la conseguenza legale della risoluzione del rapporto. Proprio perché la cessazione del rapporto deriva da una scelta del lavoratore, la disoccupazione che ne segue non può qualificarsi come involontaria. Per questa ragione, dopo l’opzione non spetta più la NASpI.  

La decisione è quindi significativa perché compone i due piani della vicenda: da un lato, rafforza la tutela previdenziale nel periodo in cui il lavoratore, pur vittorioso in giudizio, non sia stato ancora reintegrato in concreto; dall’altro, riafferma che l’opzione per le quindici mensilità segna una cesura definitiva, trasformando la successiva mancanza di lavoro in una condizione non più protetta dalla NASpI. La cassazione con rinvio impone così alla Corte territoriale un nuovo esame limitato alla verifica della spettanza della prestazione per il periodo anteriore all’opzione, alla luce del criterio del “ripristino di fatto”. 

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