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Licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese: la Corte costituzionale interviene sui limiti dell’indennità risarcitoria 

Con la sentenza n. 174 del 2026, depositata il 22 ottobre 2026, la Corte costituzionale è nuovamente intervenuta sul sistema delle conseguenze economiche derivanti dal licenziamento illegittimo, questa volta con riferimento alla disciplina prevista dall’art. 8 della legge n. 604/1966. La questione trae origine da un giudizio avente ad oggetto il licenziamento disciplinare di una lavoratrice occupata presso un datore di lavoro di ridotte dimensioni.  

Il quadro normativo 

L’art. 8 della legge n. 604/1966 disciplina le conseguenze del licenziamento illegittimo nei confronti dei datori di lavoro ai quali non trova applicazione la tutela reintegratoria prevista dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori. 

La disposizione prevede, in alternativa alla riassunzione, il pagamento di un’indennità compresa tra 2,5 e 6 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, individuata tenendo conto di una serie di parametri, quali il numero dei dipendenti, le dimensioni dell’impresa, l’anzianità di servizio del lavoratore e il comportamento e le condizioni delle parti. La stessa disposizione contempla inoltre la possibilità di incrementare il limite massimo, al ricorrere di determinati requisiti dimensionali e di anzianità e precisamente: 

purché, in entrambi i casi, il datore di lavoro occupi più di quindici dipendenti 

È proprio l’esistenza di un tetto massimo all’indennità a essere stata sottoposta al vaglio della Corte costituzionale. Il giudice rimettente aveva infatti censurato la previsione nella parte in cui fissava un massimo risarcitorio rigido, ritenendolo incompatibile con i principi costituzionali.  

La decisione della Corte Costituzionale 

La pronuncia si inserisce nel solco già tracciato dalla sentenza n. 118/2025, relativa al regime delle cosiddette “tutele crescenti”, con la quale la Corte aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo il limite massimo di sei mensilità previsto dall’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23/2015 per i lavoratori delle imprese di minori dimensioni.  

Anche con riferimento all’art. 8 della legge n. 604/1966, la Corte rileva infatti la necessità che il sistema indennitario consenta al giudice di adeguare il risarcimento alle caratteristiche della singola fattispecie, evitando che l’esistenza di un limite massimo eccessivamente contenuto impedisca di tenere adeguatamente conto della concreta gravità del licenziamento e del pregiudizio subito dal lavoratore.  

Nel ragionamento della Corte assumono particolare rilievo tre esigenze: garantire l’adeguatezza del risarcimento, affinché lo stesso possa svolgere la propria funzione riparatorio-compensativa; assicurare un congruo ristoro del concreto pregiudizio subito dal lavoratore; e mantenere un’adeguata funzione dissuasiva nei confronti del datore di lavoro, nel quadro di un corretto bilanciamento tra libertà di organizzazione dell’impresa e tutela del lavoratore illegittimamente licenziato.  

Il superamento del limite dimensionale 

La Corte Costituzionale concentra la propria censura sul requisito dimensionale previsto dall’art. 8 della legge n. 604/1966, che subordinava la possibilità di superare il limite ordinario di sei mensilità alla circostanza che il datore di lavoro occupasse più di quindici dipendenti. In altri termini, anche in presenza di un lavoratore con un’anzianità superiore a dieci o venti anni, il giudice poteva elevare l’indennità, rispettivamente, sino a dieci o quattordici mensilità solo se risultava altresì superata tale soglia occupazionale.  

È proprio questo automatismo che la Corte ritiene non più giustificato. Il requisito dimensionale finiva infatti per impedire al giudice, nei confronti dei datori di minori dimensioni, di valorizzare pienamente l’anzianità del lavoratore e gli altri elementi del caso concreto, cristallizzando comunque l’indennità entro il limite massimo di sei mensilità.  

La Corte interviene, pertanto, eliminando dall’art. 8 il requisito del superamento della soglia dei quindici dipendenti ai fini dell’applicazione dei limiti più elevati.  

Per effetto della pronuncia, quindi, anche nei confronti di un datore di lavoro che occupi fino a quindici dipendenti, il giudice può determinare l’indennità sino a dieci mensilità in caso di anzianità superiore a dieci anni e sino a quattordici mensilità in caso di anzianità superiore a venti anni, senza che l’accesso a tali più ampie forbici indennitarie dipenda dalle dimensioni occupazionali del datore di lavoro.  

L’impatto per i datori di lavoro 

La sentenza assume una rilevanza pratica significativa soprattutto per le imprese di minori dimensioni. Il dato centrale è il progressivo superamento, nella giurisprudenza costituzionale, di sistemi risarcitori caratterizzati da tetti massimi rigidi e particolarmente contenuti, laddove questi non consentano al giudice di modulare adeguatamente la tutela rispetto alle circostanze concrete del licenziamento. 

Ne deriva, sul piano operativo, una maggiore ampiezza della possibile esposizione economica connessa all’accertamento dell’illegittimità del recesso anche nell’ambito delle realtà imprenditoriali tradizionalmente ricondotte alla cosiddetta tutela obbligatoria. 

La pronuncia conferma quindi l’opportunità, prima di procedere a un licenziamento, di effettuare una valutazione particolarmente accurata non soltanto della sussistenza delle ragioni poste a fondamento del recesso, ma anche della correttezza dell’iter seguito e del potenziale impatto economico di un eventuale contenzioso.

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