Disciplina Normativa
La Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), istituita con il Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, rappresenta il principale strumento di sostegno al reddito per i lavoratori subordinati che hanno perso involontariamente la propria occupazione. La sua funzione è quella di fornire una tutela economica durante il periodo di transizione verso una nuova attività lavorativa. Sebbene il quadro normativo di riferimento sia consolidato, la sua applicazione pratica è oggetto di continua evoluzione e affinamento, principalmente attraverso l’interpretazione giurisprudenziale e le prassi amministrative dell’INPS.
L’articolo 3 del D.Lgs. n. 22/2015 delinea i requisiti che il lavoratore deve possedere congiuntamente per poter beneficiare dell’indennità NASpI. Essi sono:
1. Stato di disoccupazione involontaria: Il presupposto fondamentale è la perdita dell’impiego non riconducibile a una libera scelta del lavoratore.
Pertanto, l’indennità spetta nelle seguenti ipotesi:
- licenziamento per giustificato motivo soggettivo, oggettivo o per giusta causa;
- dimissioni per giusta causa o rassegnate da neo genitori nel periodo tutelato (Circ. Inps 20.3.2023, n. 32);
- risoluzione consensuale del rapporto di lavoro: o in sede protetta nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della L. n. 604/66); o in seguito al rifiuto, da parte del lavoratore, al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici (circ. Inps 29.7.2015, n. 142);
- scadenza del contratto a termine.
2. Requisito contributivo: Il lavoratore deve poter far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione. Ai fini del diritto, sono valide tutte le settimane retribuite per le quali risulti erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali. La contribuzione utile comprende anche quella dovuta ma non versata, in applicazione del principio di automaticità delle prestazioni ex art. 2116 c.c.
3. Requisito lavorativo: Originariamente, la norma richiedeva trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti la disoccupazione. Tuttavia, tale requisito è stato soppresso per gli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° gennaio 2022.
La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto una significativa modifica all’articolo 3 del D.Lgs. n. 22/2015, inserendo la lettera c-bis) (Legge n. 207/2024). Questa nuova disposizione, applicabile agli eventi di disoccupazione dal 1° gennaio 2025, introduce un ulteriore requisito per i lavoratori che, nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria, si siano dimessi volontariamente da un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato (Circolare numero 98 del 5 giugno 2025).
In tali casi, per accedere alla NASpI, il lavoratore deve poter far valere almeno tredici settimane di contribuzione maturate dopo l’evento di dimissioni volontarie. La norma esclude da questa casistica le dimissioni per giusta causa e quelle durante il periodo tutelato di maternità/paternità, che continuano a dare accesso diretto alla prestazione. L’obiettivo evidente è quello di contrastare eventuali comportamenti elusivi, volti a precostituire lo stato di disoccupazione dopo aver lasciato volontariamente un impiego stabile.
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