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Gli indici sintomatici dell’unicità del centro di imputazione dei rapporti di lavoro

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16975 del 25 maggio 2022, è intervenuta in tema di unicità del centro di imputazione dei rapporti di lavoro, delineandone gli indici sintomatici.

I fatti di causa

Con sentenza resa in sede di reclamo ai sensi della Legge n. 92/2012, la Corte territoriale aveva ritenuto insussistente la ragione addotta a fondamento del licenziamento per giustificato motivo oggettivo comminato ad una dipendente (ossia, l’asserita dismissione della gestione dell’attività alberghiera), rinvenendo, altresì, ai fini dell’individuazione del regime di tutela applicabile, la sussistenza di un unico centro di imputazione di interessi tra il formale datore di lavoro e altre società consociate.

La Corte d’appello aveva accertato, da un lato, che il contratto di appalto per la fornitura di alcuni servizi stipulato tra due società fosse illecito avendo le aziende la medesima sede legale, il medesimo oggetto sociale nonché il medesimo proprietario, e, dall’altro, che gli elementi di collegamento societario avessero travalicato, per caratteristiche e finalità, le connotazioni di una mera sinergia fra consociate per sconfinare in una compenetrazione di mezzi e di attività, sintomatica di una sostanziale unicità soggettiva.

Conseguentemente, dopo aver effettuato una sommatoria di tutti i lavoratori occupati nelle società consociate, la Corte territoriale, considerata la manifesta insussistenza della ragione posta a base del licenziamento, aveva condannato in solido le società a reintegrare in servizio la dipendente e a corrisponderle un’indennità risarcitoria pari a 12 mensilità di retribuzione globale di fatto ai sensi dell’art. 18, commi 4 e 7, della Legge n. 300 del 1970.

Avverso la sentenza della Corte territoriale, proponeva ricorso in cassazione una delle società consociate, eccependo, tra l’altro, che tra esse non si configurava un’ipotesi di collegamento e controllo societario ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. né un’ipotesi di codatorialità, avendo la dipendente prestato attività solo ed esclusivamente a favore di una sola società.

La decisione della Corte di Cassazione

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso promosso dalla società, ha preliminarmente statuito come l’accertamento relativo al carattere fittizio dell’appalto di servizi (rivelatosi un appalto di mera manodopera) e la sussistenza di un unico centro di imputazione di interessi fosse stato condotto dalla Corte d’Appello dopo un accurato esame dei fatti di causa, senza quindi rinvenire nel percorso logico giuridico condotto dalla stessa alcun vizio eccepito dalla società ricorrente.

Richiamando il proprio consolidato orientamento giurisprudenziale, la Corte di Cassazione ha, quindi, delineato i criteri e gli indici sintomatici in tema di unicità del centro di imputazione, ossia:

  1. l’unicità della struttura organizzativa e produttiva;
  2. l’integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune;
  3. il coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
  4. l’utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.

I giudici di legittimità, nel definire la vicenda coerentemente agli esiti di merito, hanno anche chiarito che il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società di un medesimo gruppo non comporta necessariamente il venire meno “dell‘autonomia delle singole società dotate di personalità giuridica distinta, alle quali continuano a fare capo i rapporti di lavoro del personale in servizio presso le distinte e rispettive imprese“. Tuttavia, gli obblighi derivanti da un rapporto di lavoro possono certamente essere estesi alle singole società, individuando un unitario centro di imputazione qualora, come nel caso di specie, sia provato “in modo adeguato, attraverso l’esame delle singole imprese, da parte del giudice del merito” che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un’unica attività.

Inoltre, la Corte di Cassazione in merito alla censura relativa al mancato accertamento della eccessiva onerosità della reintegrazione nel posto di lavoro, nonostante l’accertata manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento, ha evidenziato come la Consulta abbia dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 18, comma 7, secondo periodo, della Legge n. 300/1970, come modificato dall’art. 1, comma 42, lett. b ), della Legge Fornero laddove prevedeva che il giudice, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, «può altresì applicare» – invece che «applica altresì» – la disciplina di cui al medesimo art. 18, quarto comma (cfr sentenza n. 597/2021). La Cassazione ha anche sottolineato che le sentenze della Corte costituzionale producono l’annullamento delle norme di legge dichiarate incostituzionali, con effetti erga omnes, non solo ex nunc, ma anche ex tunc, con il solo limite dei cc.dd. rapporti esauriti. E non ricorrendo tale ultima evenienza nel caso di specie, a parere della Corte di Cassazione, si deve ritenere correttamente applicata la sanzione reintegratoria (in base al combinato disposto dei commi 7 e 4 dell’art. 18, della Legge n. 300/1970) a fronte dell’accertata manifesta insussistenza della ragione addotta per il licenziamento (ossia la dismissione della gestione dell’attività alberghiera).

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