Categorie: News

Tag: Licenziamento per giustificato motivo oggettivo, Tutela reintegratoria obbligatoria


26 Feb 2021

Tutela reintegratoria obbligatoria in caso di manifesta insussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento

La Corte costituzionale ha diramato il 24 febbraio scorso un comunicato con cui ha annunciato di aver dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Ravenna in merito all’articolo 18, comma 7, dello Statuto dei lavoratori, così come modificato dalla Legge Fornero “là dove prevede la facoltà e non il dovere del giudice di reintegrare un lavoratore illegittimamente licenziato in mancanza di giustificato motivo oggettivo”.

La questione, fa sapere la Consulta, è stata dichiarata fondata sulla base dell’art. 3 della Costituzione

Nello specifico, la Corte costituzionale ha ritenuto irragionevole – in caso di insussistenza del fatto – la disparità di trattamento tra il licenziamento economico e quello per giusta causa. Ciò in quanto in questa ultima ipotesi è previsto l’obbligo della reintegra, mentre nell’altra è il giudice a decidere tra la tutela indennitaria e quella reintegratoria.

Viene così azzerata qualsiasi discrezionalità sanzionatoria del giudice nel licenziamento economico e viene riportata al centro del sistema la tutela reintegratoria e cancellato un pilastro della riforma del 2012.

Si attendono ora le motivazioni della sentenza che saranno depositate nelle prossime settimane.

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