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Il Decreto Sostegni bis è diventato legge

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 24 luglio 2021, la Legge n. 106 del 23 luglio 2021, (di seguito la “Legge di conversione”), di conversione del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 recante “misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” (cd. Decreto Sostegni-bis). Il provvedimento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta, ossia il 25 luglio.

Si riportano di seguito le principali misure previste dal Decreto Sostegni-bis in materia di lavoro, alcune introdotte in sede di conversione.

Contratti a termini e contratti di somministrazione

Viene introdotta la possibilità, fino al 30 settembre 2022, di:

Divieto di licenziamento

In tema di divieto di licenziamenti, individuali per motivi economici e collettivi, la Legge di conversione recepisce quanto già previsto dal recente D.L. n. 99/2021, abrogandolo e facendolo confluire nel Decreto Sostegni-bis.

Sul punto si segnala che il divieto in questione vige:

Vengono confermate le deroghe al divieto per i licenziamenti motivati da cessazione definitiva dell’attività, per la messa in liquidazione, fallimento o per accordo collettivo aziendale sugli esodi incentivati.

Trattamenti di integrazione salariali

Oltre ad essere confermate tutte le misure previste dal Decreto Sostegni-bis e sopra in parte ricordate, la Legge di conversione ripropone le misure previste dall’abrogato D.L. n. 99/2021 in modo da garantire una continuità degli effetti prodotti dalle disposizioni di quest’ultimo, e in particolare:

Contratto di espansione

Viene confermata la previsione originaria del Decreto Sostegni-bis secondo la quale anche le aziende con meno di 100 dipendenti possono sottoscrivere un contratto di espansione. Si ricorda che questo strumento consente, da un lato, la riqualificazione dei lavoratori utilizzando la cassa integrazione e, dall’altro, l’accesso a piani di prepensionamento agevolato per coloro che si trovino a non più di 60 mesi dalla pensione di vecchiaia o anticipata.

Contratto di rioccupazione

Viene confermata anche l’introduzione del contratto di rioccupazione, ovvero il contratto di lavoro a tempo indeterminato diretto ad incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione. Si ricorda che condizione per l’assunzione con il contratto di rioccupazione è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento della durata di 6 mesi, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.

Al termine del periodo di inserimento le parti potranno recedere dal contratto con preavviso decorrente dal medesimo termine. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue, invece, come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il contratto di rioccupazione prevede l’esonero dei contributi previdenziali ed assistenziali per i datori di lavoro che assumono lavoratori disoccupati dal 1° luglio al 31 ottobre 2021. L’esonero spetta in particolare ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.

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