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Valido il licenziamento per un messaggio inviato in una chat WhatsApp (Camera di Commercio Italo-Francese – Vittorio De Luca, Silvia Zulato)

Con l’ordinanza n. 7982 del 31 marzo 2026, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha affermato che un messaggio inviato all’interno di una chat privata può integrare una giusta causa di licenziamento quando, per contenuto e modalità di diffusione, sia idoneo a ledere il rapporto fiduciario con il datore di lavoro.

Il caso trae origine dal licenziamento di una lavoratrice, direttrice di un ufficio, che aveva inviato un messaggio vocale in una chat WhatsApp nel quale, oltre a esprimere giudizi offensivi nei confronti di colleghi e superiori, aveva divulgato informazioni interne relative alle modalità di controllo del green pass e indicato possibili soluzioni per eludere tali controlli. Il contenuto del messaggio era stato successivamente diffuso anche all’esterno, risultando accessibile su una pagina Facebook.

La Corte d’Appello di Venezia aveva ritenuto legittimo il licenziamento, valorizzando la gravità complessiva della condotta, il ruolo ricoperto dalla lavoratrice e il potenziale pregiudizio per l’organizzazione aziendale e per le misure di sicurezza adottate.

La Corte di Cassazione ha confermato tale decisione. In primo luogo, i giudici di legittimità hanno escluso che la natura “privata” della chat WhatsApp sia di per sé sufficiente a escludere la rilevanza disciplinare della condotta. Il fatto che la comunicazione sia avvenuta all’interno di un gruppo implica infatti la presenza di più destinatari, qualificabili come soggetti terzi rispetto all’autore della dichiarazione.

Sotto un diverso profilo, la Suprema Corte ha attribuito particolare rilievo al contenuto del messaggio, ritenuto connotato da un’evidente intenzionalità lesiva. Le espressioni offensive rivolte a colleghi e superiori, unite alla diffusione di informazioni aziendali riservate e all’indicazione di modalità per aggirare procedure interne, sono state considerate idonee a compromettere in modo significativo il rapporto fiduciario.

La Corte ha inoltre distinto tra la volontà di rendere la dichiarazione all’interno della chat e la successiva diffusione del messaggio all’esterno. In particolare, i giudici hanno chiarito che, anche in assenza di una prova della volontà di divulgazione, la prevedibilità della circolazione del contenuto al di fuori del gruppo è sufficiente a fondare un profilo di responsabilità, contribuendo ad accrescere la gravità complessiva della condotta.

In tale prospettiva, la circostanza che la comunicazione sia avvenuta tramite uno strumento riconducibile alla sfera privata non è stata ritenuta idonea a neutralizzare il disvalore disciplinare del comportamento, soprattutto quando il contenuto del messaggio presenti un carattere oggettivamente lesivo per l’organizzazione aziendale.

La pronuncia conferma quindi che anche le comunicazioni effettuate all’interno di chat private possono assumere rilievo disciplinare e giustificare il licenziamento, qualora siano idonee a ledere gli interessi del datore di lavoro e a compromettere in modo grave il vincolo fiduciario.

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