La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 25687 del 22 settembre 2026, ha affrontato il tema della rilevanza disciplinare delle dichiarazioni rese dal lavoratore nell’ambito di una deposizione testimoniale. La Suprema Corte ha chiarito che il fatto che una dichiarazione sia stata resa nel corso di un processo non esclude, di per sé, che la stessa possa assumere rilievo disciplinare qualora risulti non veritiera e idonea a ledere il rapporto fiduciario con il datore di lavoro.
La vicenda riguardava una lavoratrice licenziata per aver reso, nell’ambito di un giudizio civile promosso da una collega nei confronti della società, dichiarazioni che il datore di lavoro riteneva false e gravemente lesive della propria immagine e reputazione. In particolare, la lavoratrice aveva affermato che l’azienda avrebbe impedito ai dipendenti di seguire determinate procedure di sicurezza “per non far emergere problemi di sicurezza”, accusando così la società di perseguire consapevolmente finalità incompatibili con la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano ritenuto illegittimo il licenziamento, valorizzando il fatto che le dichiarazioni fossero state rese nell’ambito di una deposizione testimoniale e ritenendo irrilevante accertarne la veridicità.
La Cassazione ha però censurato tale impostazione. Richiamando il proprio consolidato orientamento, la Corte ha ricordato che anche le condotte extralavorative possono assumere rilievo disciplinare quando risultino idonee a compromettere il rapporto fiduciario, ledendo l’affidamento che il datore di lavoro deve poter riporre nel dipendente.
Gli Ermellini hanno inoltre evidenziato che il diritto di critica trova certamente tutela costituzionale, ma incontra limiti ben definiti. In particolare, la Corte ha ribadito che, “ove la critica si sostanzi nell’attribuzione di condotte che si assumono come storicamente verificatesi”, i fatti narrati devono corrispondere a verità, se non assoluta, quantomeno ragionevolmente percepita come tale da chi li riferisce.
La Suprema Corte ha, inoltre, precisato che il testimone è certamente tenuto a rendere la propria deposizione e non può essere sanzionato per aver fornito una ricostruzione sfavorevole al datore di lavoro. Tuttavia, ciò non significa che qualsiasi dichiarazione resa in sede processuale sia automaticamente insindacabile sul piano disciplinare.
Secondo la Corte, infatti, “non può escludersi a priori la rilevanza disciplinare di un’affermazione, verbalizzata in una deposizione testimoniale, che sia consapevolmente o colpevolmente non veritiera”, qualora, per contenuto, contesto e gravità, risulti idonea a incidere sul vincolo fiduciario.
La Cassazione ha inoltre osservato che la circostanza che la dichiarazione sia stata resa nel contesto di un processo non elimina la sua potenziale capacità lesiva. L’addebito disciplinare, infatti, non riguardava la diffusione esterna delle accuse, ma l’asserita alterazione della verità in sede giudiziale e la conseguente incidenza sul rapporto fiduciario.
La Suprema Corte ha infine affrontato il tema del licenziamento ritorsivo, chiarendo che non può automaticamente qualificarsi come tale ogni licenziamento intimato in conseguenza di una testimonianza resa dal lavoratore. Per configurare la nullità del recesso è infatti necessario accertare che l’intento ritorsivo costituisca l’unico e determinante motivo del licenziamento. Nel caso esaminato, la Corte ha rilevato che i giudici di merito avevano omesso di verificare sia la veridicità delle dichiarazioni rese sia l’effettiva sussistenza dei presupposti del motivo illecito determinante.
Per tali ragioni, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma affinché proceda a un nuovo esame della controversia alla luce dei principi enunciati dalla Suprema Corte.