Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con sentenza n. 683 del 3 aprile 2026, ha ribadito che il patto di prova è valido solo se contiene una specifica indicazione delle mansioni oggetto della prova, non essendo sufficiente un rinvio generico all’inquadramento contrattuale.
Nel caso di specie, un lavoratore assunto con contratto a tempo determinato e sottoposto a un periodo di prova di quattro settimane aveva ricevuto comunicazione del mancato superamento della prova e, conseguentemente, del recesso dal rapporto. Il dipendente aveva impugnato il provvedimento, deducendo la nullità del patto di prova per mancata indicazione delle mansioni e chiedendo, tra l’altro, il risarcimento del danno.
Il datore di lavoro, per contro, sosteneva che il requisito di specificità fosse comunque soddisfatto mediante il rinvio al CCNL applicato e al bando di selezione, ritenuti idonei a rendere determinabile il contenuto della prestazione lavorativa.
I giudici di primo grado hanno accolto il ricorso, rilevando che il patto di prova, ai sensi dell’art. 2096 c.c., richiede una puntuale indicazione delle mansioni sulle quali deve essere effettuata la verifica, potendo tale requisito essere assolto anche mediante rinvio per relationem, purché questo sia sufficientemente specifico da consentire l’individuazione concreta delle attività da svolgere.
Nel caso concreto, tale requisito non è stato ritenuto soddisfatto: né il contratto individuale, né il bando di selezione, né il richiamo all’inquadramento contrattuale consentivano di individuare in modo preciso le mansioni affidate al lavoratore durante il periodo di prova, limitandosi a descrizioni generiche delle categorie professionali.
Il Giudice ha inoltre evidenziato che il lavoratore aveva già svolto attività analoghe nell’ambito di un precedente tirocinio presso lo stesso datore, circostanza che rafforzava l’esigenza di una chiara delimitazione dell’oggetto della prova.
Accertata la nullità del patto di prova, il recesso datoriale è stato ritenuto illegittimo. Trattandosi, tuttavia, di contratto a tempo determinato, il Tribunale ha escluso la tutela reintegratoria, riconoscendo al lavoratore il diritto al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni che sarebbero maturate fino alla scadenza del termine contrattuale.
In conclusione, la pronuncia conferma che il patto di prova richiede una chiara e specifica individuazione delle mansioni: il semplice richiamo all’inquadramento o alle declaratorie contrattuali, se generico, non è sufficiente e comporta la nullità della clausola, con conseguente applicazione della disciplina ordinaria sul recesso.