La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 24475 del 5 agosto 2026, ha confermato che il superminimo individuale, pur essendo normalmente soggetto al principio dell’assorbimento nei successivi incrementi retributivi derivanti dalla contrattazione collettiva, può essere considerato non assorbibile quando il comportamento delle parti consenta di ricostruire una diversa volontà negoziale. In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto legittima la decisione del giudice di merito che aveva desunto la non assorbibilità del superminimo dal fatto che esso fosse rimasto invariato per molti anni nonostante i numerosi rinnovi contrattuali succedutisi nel corso del rapporto di lavoro.
Nel caso esaminato, un lavoratore aveva contestato le trattenute operate dalla società a partire dal febbraio 2018 a seguito dell’assorbimento del superminimo individuale di cui beneficiava. La Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato non assorbibile il superminimo nella misura in godimento al gennaio 2018 e condannato la società alla restituzione delle somme trattenute.
I giudici di merito avevano valorizzato una circostanza ritenuta pacifica tra le parti, ossia che il superminimo fosse rimasto inalterato nel tempo “nonostante gli incrementi retributivi intervenuti, nel corso del rapporto di lavoro, in occasione dei molteplici rinnovi contrattuali succedutisi”. Tale comportamento era stato ritenuto idoneo a far emergere una volontà negoziale incompatibile con la regola dell’assorbimento.
La società ha proposto ricorso per cassazione sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ricostruito la volontà delle parti nel senso dell’esclusione dell’assorbibilità del superminimo.
La Suprema Corte ha tuttavia respinto il ricorso, ribadendo che l’interpretazione del contratto non può arrestarsi al dato letterale ma deve tenere conto anche degli elementi extratestuali e, in particolare, del comportamento complessivo tenuto dalle parti nel corso del rapporto.
Gli Ermellini hanno ricordato che l’art. 1362 c.c. impone di ricercare la “comune intenzione delle parti” e che, a tal fine, devono essere considerati anche i comportamenti successivi alla conclusione dell’accordo. Proprio sulla base di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione della Corte d’Appello di attribuire rilievo al comportamento mantenuto nel tempo dalla datrice di lavoro, consistente nel non assorbire il superminimo in occasione dei ripetuti aumenti retributivi derivanti dai rinnovi del contratto collettivo.
La Cassazione ha inoltre richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui il superminimo, ossia l’eccedenza retributiva riconosciuta individualmente rispetto ai minimi tabellari, è normalmente assorbibile dai successivi miglioramenti economici previsti dalla contrattazione collettiva, salvo che la contrattazione collettiva disponga diversamente oppure che le parti abbiano attribuito a tale emolumento una specifica funzione autonoma.
Nella pronuncia in esame, tuttavia, la Corte ha ribadito che l’accertamento della volontà negoziale e la verifica dell’effettiva portata derogatoria rispetto alla regola generale dell’assorbimento costituiscono valutazioni di fatto riservate al giudice del merito e non sindacabili in Cassazione quando sorrette da una motivazione logica e coerente.
In conclusione, la sentenza conferma che la mancata assorbibilità del superminimo può essere desunta non solo da espresse previsioni contrattuali, ma anche dal comportamento concretamente tenuto dalle parti nel corso del rapporto. In particolare, il mantenimento invariato del superminimo per un lungo periodo, nonostante gli incrementi retributivi riconosciuti dalla contrattazione collettiva, può essere valorizzato come comportamento concludente idoneo a dimostrare la volontà di escluderne l’assorbimento.