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Il datore di lavoro può richiedere in fase preassuntiva al candidato il certificato dei carichi pendenti

Categorie: DLP Insights, Giurisprudenza | Tag: CCNL, assunzioni

28 Ott 2020

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17167/2020, ha considerato legittima la procedura di selezione del personale che richiede ai candidati coinvolti l’esibizione del certificato dei carichi pendenti.

I fatti di causa

I fatti esaminati riguardavano la mancata assunzione da parte di una azienda di un candidato che già in precedenza aveva lavorato presso la stessa in forza di un contratto a tempo determinato. Nello specifico, il lavoratore, allo scadere del primo contratto, aveva manifestato il proprio interesse per una differente posizione per la quale aveva intrapreso l’iter di selezione, sottoscrivendo un “format di dichiarazione di individuazione della posizione lavorativa di interesse”. In esso si dava atto, tra le altre, che l’assunzione sarebbe stata subordinata alla presentazione di tutta la documentazione prevista dal CCNL di settore. Tra la documentazione richiesta dall’azienda vi era il certificato dei carichi pendenti che il candidato si era rifiutato di presentare.

Il Tribunale e la Corte d’Appello aditi dal lavoratore avevano rilevato che il Ccnl di settore non elencava il certificato dei carichi pendenti tra i documenti da presentare durante la fase di selezione. Alla luce di ciò la società non avrebbe potuto considerare la presentazione dei carichi pendenti come condizione ostativa all’assunzione del candidato.

Avverso la decisione di merito la società soccombente ricorreva in cassazione.

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha assunto una posizione opposta rispetto ai giudici di merito, affermando che al datore di lavoro deve sempre essere consentito effettuare una valutazione libera circa l’idoneità del candidato a ricoprire le mansioni richieste per la posizione oggetto della selezione. La determinazione datoriale del requisito di presentazione dei carichi pendenti, secondo i giudici di legittimità, è coerente con i generali principi di correttezza e buona fede che governano lo svolgimento anche della fase precontrattuale nella materia del lavoro. Pertanto, il riconoscimento del diritto di verifica delle idoneità del candidato non può essere limitato dalla mancanza di una specifica previsione del contratto collettivo nazionale applicato al caso di specie.

La Corte di Cassazione ha riconosciuto, quindi, come legittima la decisione della società di non procedere all’assunzione del candidato, a fronte della mancata consegna del certificato di carichi pendenti. Ciò in quanto quest’ultimo non sarebbe risultato in possesso dei requisiti di idoneità utili a soddisfare le esigenze di affidabilità necessarie a ricoprire la funzione oggetto di selezione.

Secondo i giudici della Corte Cassazione, quindi, il datore di lavoro può unilateralmente formulare la richiesta di presentazione di determinati documenti purché siano funzionali a valutare l’idoneità o meno del candidato rispetto alla posizione da ricoprire. Tale determinazione non è infatti contraria ai principi di correttezza e buona fede che devono governare anche la fase precontrattuale del processo di selezione.

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