Dal primo aprile di quest’anno chi fa dei contenuti per il web è tenuto a registrarsi con un nuovo codice Ateco. Ma sono molte le regole che vanno rispettate per poter guadagnare sulla rete.
Gli “Influencer” e il loro corretto inquadramento: riflessioni alla luce della circolare n. 44/25 dell’INPS
Alessandro Ferrari, Senior Associate del nostro Studio, è stato intervistato da ItaliaOggi7 sul tema influencer.
Quella degli influencer è una professione “nuova” che non è inquadrabile in alcuna fattispecie specifica prevista dal Codice civile.
Pertanto, sempre con maggiore frequenza, si pone nella prassi il problema di individuarne il corretto inquadramento contrattuale.
È di questi giorni la circolare “INPS” n. 44/25 che, a seguito dell’introduzione del codice Ateco relativo alle attività di “influencer marketing” e “content creator”, ha precisato che, in assenza di norme specifiche, il sistema di regole giuslavoristiche, fiscali e previdenziali rappresenta il parametro per individuarne la corretta gestione previdenziale.
Così facendo, l’INPS spiega che i “content creator” (tra cui gli influencer) possano essere iscritti presso le differenti “Gestione Commercianti”, “Gestione Separata” o “Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo” proprio in funzione dei tratti caratterizzanti il rapporto. Sebbene possa apparire diversamente, la posizione dell’INPS non è in contrasto con quella di “Enasarco” che aveva recentemente portato alla nota sentenza n. 2615/24 del Tribunale di Roma.
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