De Luca & Partners partecipa al “LEGALTECH IN SCENA”
De Luca & Partners partecipa a LEGALTECH IN SCENA, l’appuntamento organizzato da Global LegalTech Hub (GLTH) che si terrà l’11 novembre 2026 a Milano e che riunirà direzioni…
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Il datore di lavoro che licenzia un dipendente soggetto alle tutele crescenti, al solo fine di evitare l’alea del giudizio, può offrirgli, in sede amministrativa o in sede sindacale ed entro 60 giorni dal licenziamento, un importo pari a 1 mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità. Questo importo non costituisce reddito imponibile ai fini fiscali e non è assoggettato a contribuzione previdenziale. Il datore di lavoro, entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, deve, altresì, effettuare una comunicazione integrativa sia o meno avvenuta la conciliazione, pena la comminazione di una sanzione amministrativa (da 100 a 500 Euro).
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